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153533
IDG841100026
84.11.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Daniele Luigi
La notificazione della domanda giudiziale come presupposto per il riconoscimento delle decisioni nella Convenzione di Bruxelles del 196
Riv. dir. intern. priv. proc., an. 19 (1983), fasc. 3, pag. 484-507
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D87003; D4450
La Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giudiziaria ed il riconoscimento delle sentenze contiene due disposizioni sulla notifica della domanda giudiziale: l' art. 20 e l' art. 27. Entrambe vogliono assicurare che il convenuto, di fronte ad un' azione intentata all' estero nei suoi confronti, abbia la possibilita' concreta di difendersi; pertanto queste norme impongono il controllo della regolarita' della notifica della domanda giudiziale. L' art. 20 impone tale controllo al giudice dello Stato d' origine mentre l' art. 27 lo impone al giudice dello Stato richiesto. L' art. 27 e' pero' piu' rigoroso in quanto non ammette alcuna eccezione alla verifica dell' avvenuta notifica.
art. 220 Tr. CEE art. 27 Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale e riconoscimento sentenze)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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