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153543
IDG841100036
84.11.00036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossolini Renzo
Diritto comunitario e zona franca della Valle d' Aosta
Riv. dir. intern. priv. proc., an. 19 (1983), fasc. 4, pag. 817-836
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8711
Secondo la Dir. 4 marzo 1969 n. 75 le merci che si trovano in una zona franca istituita da uno Stato membro della CEE sono considerate come merci situate in zone che non fanno parte del territorio doganale comunitario. Il concetto comunitario di zona franca comprende tutti i territori che godono della extraterritorialita' doganale, indipendentemente dalla loro denominazione, come i porti franchi ed i depositi franchi. La previsione della zona franca della Valle d' Aosta contenuta nell' art. 14 dello Statuto non e' ancora stata attuata con legge dello Stato. In attesa e' stata costituita una zona franca limitata ai generi assegnati al consumo della popolazione della valle senza compiere alcuna deroga al regime comunitario che viceversa potrebbe essere derogato legittimamente in quanto, per la Valle d' Aosta, si tratterebbe di attuare il principio costituzionale di autonomia sottratto alle competenze della CEE.
Dir. CEE 69-75 Dir. CEE 76-634 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 art. 14 l. Cost. 26 febbraio 1948 n. 4 reg. CEE 1496-68
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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