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153544
IDG841100037
84.11.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliano Mario
Le procedure concorsuali nei rapporti italo-tedeschi
relazione al nono Congresso dell' associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi, Siena 7-10 dicembre 1982
Riv. dir. intern. priv. proc., an. 19 (1983), fasc. 4, pag. 705-730
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31311; D40216; D4450; D881
L' ambito della giurisdizione italiana in materia fallimentare non e' determinato dall' art. 4 c.p.c. in quanto tale norma presuppone il contraddittorio delle parti che manca nel processo fallimentare. Tale ambito risulta dall' art. 9 della legge fallimentare che prevede la possibilita' di dichiarare fallito in Italia l' imprenditore, italiano o straniero, che abbia nel territorio italiano la sede principale o secondaria della propria impresa. Un provvedimento straniero dichiarativo di fallimento potra' acquistare efficacia in Italia con la procedura di cui all' art. 796 c.p.c. quando esso abbia le caratteristiche di una sentenza. Nei rapporti fra l' Italia e la Repubblica federale tedesca si puo' ritenere che il riconoscimento delle sentenze di fallimento sia regolato dalla Convenzione 9 marzo 1936.
art. 4 c.p.c. art. 9 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 art. 796 c.p.c. Conv. Italia-Germania 9 marzo 1936 (riconoscimento ed esecuzione sentenze)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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