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153561
IDG841200001
84.12.00001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Matteini Chiari Sergio
Disciplina tributaria dei redditi derivanti dalla cessione a turisti di alloggi ammobiliati in localita' di villeggiatura
nota a Comm. II grado Forli 11 giugno 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 3, pag. 1334-1342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D3110; D23010; D23060; D24040
L' A. si pone, in primo luogo, il problema di stabilire se la cessione a turisti di alloggi ammobiliati in localita' di villeggiatura configuri esercizio di affittacamere o rapporto di locazione. L' A. risolve tale problema affermando il principio secondo cui allorche' venga in rilievo unicamente la cessione dell' alloggio in godimento, con esclusione della fornitura di prestazioni di lavoro di chicchessia, si versa in un' ipotesi di locazione disciplinata dall' art. 26 l. 392 del 1978. L' A. rileva, quindi, che l' inquadramento del rapporto nello schema della locazione non preclude (ben potendo, tale rapporto, ritenersi inteso alla produzione di un servizio, assimilabile, pur se non identificabile, a quello reso dall' affittacamere) che, sul piano fiscale, il reddito ritrattone possa includersi, anziche' nella categoria dei redditi da fabbricati, in quella dei redditi di impresa o da attivita' commerciali occasionali. L' A. si pone, quindi, il problema di stabilire se, ai fini fiscali, la nozione di impresa commerciale corrisponda a quella di diritto comune, risolvendo positivamente il quesito, e negando portata innovativa al disposto dell' art. 51 d.p.r. 597 del 1973; assumendo, in particolare, che con l' espressione "attivita' commerciali anche non organizzate in forma di impresa" ivi contenuta, il legislatore, lungi dalvoler escludere dai requisiti essenziali dell' impresa quello dell' organizzazione, ha inteso dare rilievo anche alle forme di organizzazione "minima" in presenza delle quali parte della dottrina esclude il ricorrere di attivita' imprenditoriali. L' A. rileva, infine, che elementi di novita' nella nozione di impresa commerciale ai fini tributari risultano introdotti dall' art. 77 d.p.r. cit. ove, nell' assoggettare a tributo i redditi prodotti da attivita' commerciali occasionali, viene a prescindersi dal requisito della professionalita'-abitualita'.
art. 2082 c.c. art. 2135 c.c. art. 2195 c.c. art. 1 l. 16 giugno 1939, n. 1111 art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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