| L' A. si pone, in primo luogo, il problema di stabilire se la
cessione a turisti di alloggi ammobiliati in localita' di
villeggiatura configuri esercizio di affittacamere o rapporto di
locazione. L' A. risolve tale problema affermando il principio
secondo cui allorche' venga in rilievo unicamente la cessione dell'
alloggio in godimento, con esclusione della fornitura di prestazioni
di lavoro di chicchessia, si versa in un' ipotesi di locazione
disciplinata dall' art. 26 l. 392 del 1978. L' A. rileva, quindi, che
l' inquadramento del rapporto nello schema della locazione non
preclude (ben potendo, tale rapporto, ritenersi inteso alla
produzione di un servizio, assimilabile, pur se non identificabile, a
quello reso dall' affittacamere) che, sul piano fiscale, il reddito
ritrattone possa includersi, anziche' nella categoria dei redditi da
fabbricati, in quella dei redditi di impresa o da attivita'
commerciali occasionali. L' A. si pone, quindi, il problema di
stabilire se, ai fini fiscali, la nozione di impresa commerciale
corrisponda a quella di diritto comune, risolvendo positivamente il
quesito, e negando portata innovativa al disposto dell' art. 51
d.p.r. 597 del 1973; assumendo, in particolare, che con l'
espressione "attivita' commerciali anche non organizzate in forma di
impresa" ivi contenuta, il legislatore, lungi dalvoler escludere dai
requisiti essenziali dell' impresa quello dell' organizzazione, ha
inteso dare rilievo anche alle forme di organizzazione "minima" in
presenza delle quali parte della dottrina esclude il ricorrere di
attivita' imprenditoriali. L' A. rileva, infine, che elementi di
novita' nella nozione di impresa commerciale ai fini tributari
risultano introdotti dall' art. 77 d.p.r. cit. ove, nell'
assoggettare a tributo i redditi prodotti da attivita' commerciali
occasionali, viene a prescindersi dal requisito della
professionalita'-abitualita'.
| |