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153567
IDG841200007
84.12.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balsamo Fulvio
La parificazione del conto da parte delle amministrazioni pubbliche e la revisione degli uffici di ragioneria
conversazione tenuta al corso di qualificazione per revisori della Corte dei Conti, Roma 22 giugno 1981
Trib. amm. reg., an. 9 (1983), fasc. 4, pt. 2, pag. 101-111
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine articolo o capitolo)
D18903; D1896
Nel trattare la verifica amministrativo-contabile curata dall' Amministrazione e dagli Organi di Controllo Interno, che precede il giudizio di conto, e' necessario distinguere fra conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato e conti giudiziali degli agenti contabili degli Enti Locali territoriali. Nel primo caso si ha una vigilanza delle Amministrazioni ed un riscontro degli Uffici di Ragioneria dello Stato che, ove concordino sull' operato del contabile, assumono il valore di una sorta di accettazione del conto, la quale, pero', per la vigente legislazione, non ha effetto liberatorio. Nel secondo caso l' A. distingue la disciplina prevista per gli agenti contabili dei Comuni e delle Provincie da quella ei tesorieri delle Regioni, che e' assai frammentaria e che, per di piu' subisce un' ulteriore distinzione tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 d.p.r. 30 giugno 1972, n. 627
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