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| IDG841200060 | |
| 84.12.00060 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caccin Riccardo
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| La disciplina amministrativa e penale degli interventi edilizi
sottoposti a mera autorizzazione del sindaco ed eseguirli
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 57 (1983), fasc. 11-12 (16
giugno), pag. 1219-1235
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1822; D18239
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| L' assenza di una normativa sul recupero degli edifici ha portato,
fino al 1966, danni motivati dalle demolizioni facili, in quanto il
patrimonio edilizio esistente era rimasto nella libera disponibilita'
dell' utente. Con la legislazione intervenuta nel 1967 e
successivamente fino al 1977, il patrimonio edilizio esistente e'
diventato intoccabile ma si sono ugualmente avuti danni a causa del
degrado da abbandono. Particolare rilevanza in materia ha assunto la
l. 457 del 1978, recante le norme generali per il recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico. Con tale legge si statuisce che
per gli interventi di manutenzione straordinaria, la concessione
edilizia e' sostituita da un' autorizzazione sindacale. Particolare
rilievo assume il fatto che eventuali inadempimenti all' art. 48
della l. 457 restano privi di sanzione, cio' perche' le comuni
sanzioni urbanistiche (demolizione o acquisizione) non possono essere
tecnicamente applicate all' ipotesi di lavori di manutenzione
straordinaria. La legge "Nicolazzi" ha esteso ad altre ipotesi il
regime dell' autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori e l' A.
cerca di dare una risposta agli ulteriori problemi che ne sono
derivati.
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| l. 6 agosto 1967, n. 765
l. 5 agosto 1978, n. 457
l. 25 maggio 1982, n. 94
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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