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153618
IDG841200060
84.12.00060 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caccin Riccardo
La disciplina amministrativa e penale degli interventi edilizi sottoposti a mera autorizzazione del sindaco ed eseguirli
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 57 (1983), fasc. 11-12 (16 giugno), pag. 1219-1235
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1822; D18239
L' assenza di una normativa sul recupero degli edifici ha portato, fino al 1966, danni motivati dalle demolizioni facili, in quanto il patrimonio edilizio esistente era rimasto nella libera disponibilita' dell' utente. Con la legislazione intervenuta nel 1967 e successivamente fino al 1977, il patrimonio edilizio esistente e' diventato intoccabile ma si sono ugualmente avuti danni a causa del degrado da abbandono. Particolare rilevanza in materia ha assunto la l. 457 del 1978, recante le norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico. Con tale legge si statuisce che per gli interventi di manutenzione straordinaria, la concessione edilizia e' sostituita da un' autorizzazione sindacale. Particolare rilievo assume il fatto che eventuali inadempimenti all' art. 48 della l. 457 restano privi di sanzione, cio' perche' le comuni sanzioni urbanistiche (demolizione o acquisizione) non possono essere tecnicamente applicate all' ipotesi di lavori di manutenzione straordinaria. La legge "Nicolazzi" ha esteso ad altre ipotesi il regime dell' autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori e l' A. cerca di dare una risposta agli ulteriori problemi che ne sono derivati.
l. 6 agosto 1967, n. 765 l. 5 agosto 1978, n. 457 l. 25 maggio 1982, n. 94
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