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| IDG841200067 | |
| 84.12.00067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Jeso Mario
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| I difetti di costruzione nelle opere pubbliche
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 57 (1983), fasc. 11-12 (16
giugno), pag. 1260-1266
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1824; D18248
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| Nell' appalto di opere pubbliche il rapporto e' di diritto privato in
quanto l' interesse pubblico, pur essendo sempre presente nell'
attivita' della P.A., non e' coinvolto nel negozio. Tuttavia l'
appalto di opere pubbliche contiene degli aspetti particoari dovuti
alla legislazione esistente in materia, per cui assume rilievo l'
ingerenza della P.A. in tali tipi di contratti. L' attivita' della
P.A. viene sempre limitata dall' influenza del diritto pubblico in
quanto per l' appalto di opere pubbliche vi sono dei limiti
costituiti dalla copertura finanziaria e dal fatto che la scelta
dell' altro contraente deve essere effettuata con particolari
criteri. Particolare e' il fatto che la responsabilita' dei difetti
di costruzione quasi sempre non ricade su di uno soltanto dei
contraenti, spesso sono entrambi responsabili. Questo provoca delle
difficolta' nel determinare la misura della responsabilita' da
attribuire e la soluzione migliore, secondo l' A., e' un
comportamento bonario tra amministrazione appaltante e appaltatore al
fine di contemperare le esigenze delle due parti. Segue una breve
nota di Domenico Rodella.
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| l. 13 settembre 1982, n. 646
d.p.r. 16 luglio 1972, n. 1063
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