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| IDG830601338 | |
| 83.06.01338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Portale Giuseppe B.
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| Azioni con prestazioni accessorie e clausole di riscatto
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| Vita not., an. 35 (1983), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 34-45
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312201
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| Si tratta di un parere reso su di un particolare quesito: se cioe'
debba essere considerata in contrasto con i principi essenziali ed
inderogabili del diritto azionario la clausola statutaria che
attribuisce ad una societa' la facolta' di riacquistare proprie
azioni, cui e' collegato l' obbligo di eseguire prestazioni
accessorie, nel caso di interruzione per qualsiasi causa di dette
prestazioni, consistenti in attivita' lavorativa dipendente. Il
quesito e' posto perche' tale clausola e' stata ritenuta illecita dal
Tribunale di Milano che ne ha impedito l' omologazione. L' A. esamina
dettagliatamente gli argomenti adottati dal Tribunale di Milano per
negare la legittimita' della clausola e li critica giungendo ad una
soluzione completamente opposta. Osserva infatti a conclusione del
parere che una analisi della clausola in questione alla luce dei
principi da lui esposti non puo' che portare ad optare per la sua
validita': non solo, infatti, risultano in essa ben fissati i criteri
per la determinazione del prezzo da pagare per il riscatto; ma la
stessa possibilita' di questo risulta legata ad una situazione
oggettiva predeterminata: l' interruzione per qualsiasi causa della
prestazione accessoria, e che trattasi di una situazione non molto
dissimile da quella prevista da talune clausole ritenute valide anche
dal Tribunale di Milano, che nel caso di perdita dei requisiti
soggettivi, staturiamente fissati, impongono ai soci di trasferire ad
altri soci o alla stessa societa', le azioni di cui sono titolari.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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