Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


153677
IDG830601343
83.06.01343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Fondi separati da una striscia di proprieta' di un terzo e distanze legali
nota a Cass. sez. un. 15 ottobre 1982, n. 5349
Vita not., an. 35 (1983), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 109-114
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D304110
Per giungere alla soluzione del problema affrontato dalla decisione annotata occorre considerare che due punti, come si e' visto, sembrano pacifici nella giurisprudenza della S.C.; a) la distanza tra le costruzioni non puo' essere mai inferiore a quella prevista dall' art. 873 c.c. o dai regolamenti locali; b) la facolta' del preveniente di costruire a confine prevista dall' art. 873 c.c. viene meno ogni qual volta al prevenuto e' preclusa la possibilita' di costruire in appoggio o in aderenza. Partendo da tali premesse la soluzione del problema appare facile: esclusa la possibilita' di costruire sul confine da parte del preveniente, quest' ultima dovra' arretrare la propria costruzione in modo da rispettare almeno la meta' del distacco, ed altrettanto dovra' fare il prevenuto. Solo in tal modo viene assicurata la parita' di trattamento tra preveniente e prevenuto senza fare ricorso a norme inesistenti e viene correttamente applicato l' art. 873 c.c. il quale consente solo due alternative: mancanza di soluzione di continuita' tra le costruzioni su fondi finitimi o arretramento dal confine per meta' del distacco da parte di entrambi i proprietari.
art. 873 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati