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| IDG830601345 | |
| 83.06.01345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Triola Roberto
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| Osservazioni sulla non eseguibilita' di condanna disciplinare in
pendenza del ricorso per cassazione
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| nota a App. Firenze 7 ottobre 1982
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| Vita not., an. 35 (1983), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 115-116
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D422; D967; D96901
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| La Corte d' Appello di Firenze col provvedimento in rassegna ha
dichiarato che non puo' essere spedita copia in forma esecutiva di
una sentenza nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un
notaio contro la quale sia pendente il ricorso per cassazione. L' A.
aderisce alla decisione, ed a sostegno della medesima oltre ad
argomenti gia' svolti da precedenti autori ne adduce altri tra i
quali quello desumbile dall' art. 270 r.d. 10 settembre 1914 n. 1326,
il quale stabilisce che, divenuta definitiva la sentenza di cui all'
art. 149 comma 2 Legge Notarile, il cancelliere ne trasmette copia al
presidente del Consiglio notarile, per l' esecuzione. Poiche' e'
definitiva la sentenza contro la quale sono stati esauriti i mezzi di
impugnazione, ne consegue che, invece, la pendenza del ricorso per
Cassazione non fa diventare definitiva (ed eseguibile) la sentenza
impugnata. Osserva anche l' istanza dovrebbe essere stata comunque
rigettata perche' proveniente dal notaio contro il quale la sentenza
era stata pronunziata, dato che il cod. proc. civ. prescrive che la
spedizione in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a favore
della quale e' stato pronunziato il provvedimento.
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| art. 270 r.d. 10 settembre 1914, n. 1326
art. 149 comma 2 l. 16 febbraio 1913, n. 89
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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