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153679
IDG830601345
83.06.01345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Osservazioni sulla non eseguibilita' di condanna disciplinare in pendenza del ricorso per cassazione
nota a App. Firenze 7 ottobre 1982
Vita not., an. 35 (1983), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 115-116
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D422; D967; D96901
La Corte d' Appello di Firenze col provvedimento in rassegna ha dichiarato che non puo' essere spedita copia in forma esecutiva di una sentenza nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un notaio contro la quale sia pendente il ricorso per cassazione. L' A. aderisce alla decisione, ed a sostegno della medesima oltre ad argomenti gia' svolti da precedenti autori ne adduce altri tra i quali quello desumbile dall' art. 270 r.d. 10 settembre 1914 n. 1326, il quale stabilisce che, divenuta definitiva la sentenza di cui all' art. 149 comma 2 Legge Notarile, il cancelliere ne trasmette copia al presidente del Consiglio notarile, per l' esecuzione. Poiche' e' definitiva la sentenza contro la quale sono stati esauriti i mezzi di impugnazione, ne consegue che, invece, la pendenza del ricorso per Cassazione non fa diventare definitiva (ed eseguibile) la sentenza impugnata. Osserva anche l' istanza dovrebbe essere stata comunque rigettata perche' proveniente dal notaio contro il quale la sentenza era stata pronunziata, dato che il cod. proc. civ. prescrive che la spedizione in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a favore della quale e' stato pronunziato il provvedimento.
art. 270 r.d. 10 settembre 1914, n. 1326 art. 149 comma 2 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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