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153680
IDG830601346
83.06.01346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cantone Mauro
Nota a Cons. Stato 24 aprile 1981, n. 151
Riv. dir. ipot., s. 1, an. 25 (1983), fasc. 1, pag. 101-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D308300; D18255
Con la decisione in rassegna, il Consiglio di Stato ha ritenuto che in base all' art. 21 della l. 1 giugno 1939 n. 1089, l' operativita' del vincolo di tutela degli immobili di interesse artistico e storico e' subordinata alla sua trascrizione e che la mancata indicazione della paternita' o della data o del luogo di nascita produce incertezza assoluta circa la persona cui la trascrizione si riferisce e la conseguente nullita' della stessa. Contro la distinzione operata dal Consiglio di Stato tra la normativa, di cui alla l. n. 1089 del 1 giugno 1939 e quella della l. 11 giugno 1922 n. 778, l' A. osserva che la trascrizione dei vincoli sia articistici ex l. 1089 del 1939 sia panoramici ex l. 778 del 1922 hanno l' effetto di renderli opponibili ai terzi. Sulla seconda questione l' A. aderisce alla pronunzia del Consiglio di Stato, e si augura che i professionisti si adeguino a tale giurisprudenza, indicando le persone nelle note con tutti gli elementi essenziali (cognome, nome, data e luogo di nascita) perche' in caso diverso non soltanto incorrerebbero nel rifiuto del Conservatore a trascrivere o ad iscrivere, ma, molto peggio, andrebbero incontro alla nullita' della formalita' eventualmente eseguita senza quelle indicazioni.
l. 11 giugno 1922, n. 778 art. 21 l. 1 giugno 1939, n. 1089
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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