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Documento


153682
IDG830601348
83.06.01348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perulli Antonio
Trascrizione del testamento e del certificato di denunziata successione
Riv. dir. ipot., s. 1, an. 25 (1983), fasc. 1, pag. 26-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30830; D3028
L' A. riportando l' opinione del D' Orazi-Flavoni rileva come la trascrizione del testamento nella stragrande maggioranza dei casi (esclusi, cioe', quelli di acquisto del legato) e' con il codice in vigore un abuso - al quale i Conservatori non si dovrebbero prestare - e che minaccia di perpetuarsi soltanto per forza di abitudine e per una inopportuna reminiscenza dell' art. 2 d.l. 21 aprile 1918, n. 575. Per quanto riguarda i certificati di denunziata successione, l' A. e' del parere che, ai fini della repertorizzazione delle visure e del rilascio dei certificato ipotecari, e' opportuno che continui a sussistere l' obbligo della trascrizione del certificato di denunziata successione che rende pubblici e facilmente individuabili tutti indistintamente i passaggi dei beni immobili e diritti immobiliari per successione. Di contrario parere e' invece il Bonis, che ne ha proposto l' abolizione.
art. 2 d.l. 21 aprile 1918, n. 575
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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