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| IDG830601350 | |
| 83.06.01350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Reich Roullet Maura
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| Nota a decr. Trib. Salerno 30 maggio 1978
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| Riv. dir. ipot., s. 1, an. 25 (1983), fasc. 1, pag. 94-97
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D308300; D30582
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| Il Tribunale di Salerno con il decreto in rassegna ha dichiarato che
la cancellazione di una trascrizione e' per sua natura definitiva ed
irrevocabile con la conseguenza che la sentenza con la quale venga
successivamente riconosciuta come indebitamente od illegittimamente
disposta, non e' suscettibile di annotamento. Ha inoltre ritenuto che
nessun provvedimento puo' essere adottato in ordine alle spese della
procedura di cui all' art. 113 disp. att. c.c., mancando ogni
previsione in proposito per i provvedimenti in Camera di Consiglio.
L' A. aderendo pienamente alla pronunzia, osserva quanto alla prima
massima, facendo l' esempio del sequestro (nella specie si trattava
di un sequestro conservativo) che il sequestro ha lo scopo di rendere
indisponibile l' immobile da parte del suo proprietario; e la sua
trascrizione consegue l' effetto di estendere ai terzi gli effetti di
tale vincolo. Ma se ad un certo punto viene eseguita la cancellazione
della trascrizione, i terzi debbono ritenere l' immobile nella piena
disponibilita' del suo proprietario e possono quindi contrarre con
lui acquisti, concessioni di mutui ipotecari, ecc.. Al terzo non
spetta di indagare se la cancellazione sia stata illegittimamente
ordinata dal giudice. Per quanto illegittimamente ordinata dal
giudice. Per quanto attiene alla seconda massima del provvedimento,
l' A. prende occasione per ricordare la particolare natura dei
procedimenti previsti dall' art. 113 disp. att. c.c. e parla di un
progetto di legge sulla riforma della pubblicita' immobiliare, che
prevede l' istituzione di un nuovo tipo di formalita' la cosidetta
"prenotazione", da eseguirsi nei casi dubbi o controversi.
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| art. 113 disp. att. c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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