| Constatata la persistenza di un problema di collocazione sistematica
della disciplina della nullita' di una societa' di capitali, l' A.,
dopo un breve quadro dell' evoluzione storica del problema, procede
ad un' analisi testuale dell' art. 2332 c.c., per individuare gli
elementi che possano contribuire ad una piu' soddisfacente soluzione
del problema stesso. L' analisi cosi' condotta, da un lato porta ad
escludere che la "nullita'" di una societa' di capitali possa essere
riferita al contratto di societa', e dall' altro fornisce elementi
per ritenere che la disciplina dell' art. 2332 sia diretta alla
dissoluzione del centro di imputazione dell' attivita' sociale.
Conclusione, quest' ultima, confermata anche dalla ratio della norma,
individuata, dopo esame critico delle opinioni piu' diffuse, nell'
interesse alla eliminazione del soggetto giuridico nato nonostante l'
esistenza di un vizio, con la iscrizione nel registro delle imprese.
Sulla base di questi risultati l' A. procede quindi ad una
qualificazione della disciplina verificando la sua riferibilita' al
soggetto nascente con la iscrizione, e cioe' alla societa'-persona
giuridica, e cio' attraverso la comparazione della disciplina dell'
art. 2332 con la disciplina dello scioglimento della societa' e con
quella della estinzione delle persone giuridiche. Ne risulta una
serie di elementi che portano a concludere che la disciplina dell'
art. 2332 riguarda la persona giuridica societa', il che da un lato
consente di cogliere il profilo unificante delle cc.dd. "cause di
nullita'", e, dall' altro, indica attraverso la collocazione
sistematica cosi' operata, la disciplina alla quale puo' farsi
ricorso per integrare le previsioni dell' art. 2332, risolvendo cosi'
unitariamente i numerosi problemi applicativi proposti dalla norma.
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