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| IDG840110016 | |
| 84.01.10016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrata Marsilio
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| Piccolo imprenditore e fallimento
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| Riv. dir. civ., an. 30 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 53-92
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3110; D3115; D313
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| Varie tesi rilevano l' antinomia tra il codice e la legge
fallimentare a proposito delle definizioni del piccolo imprenditore e
vorrebbero conciliare l' art. 2083 c.c. con l' art. 1 l. fall.. La
prima parte dell' indagine le critica. Lo studio prosegue affermando
che la riforma tributaria del 1973 ha abrogato il criterio del
reddito prodotto dal piccolo imprenditore commerciale, ma non ha
abrogato il criterio fallimentare relativo al capitale investito.
Tuttavia le norme del codice e della legge speciale circa il piccolo
imprenditore non sono in contrasto perche' disciplinano materie
diverse: sotto il vecchio codice di commercio si ammetteva che alcuni
soggetti del diritto commerciale non fossero idonei a fallire
(mancava la c.d. fallibilita') e questa normativa fu consolidata dal
legislatore del 1942 che l' applico' ai piccoli imprenditori
commerciali. Se, infatti, l' art. 2221 esclude che nei confronti del
piccolo imprenditore previsto da codice si svolga una fondata
procedura concorsuale, tale piccolo imprenditore resta peraltro un
soggetto della fase pregiudiziale della procedura. I minimi
imprenditori della legge speciale sfuggono, invece, a questa stessa
fase processuale. Gli artt. 2221 e 2083 c.c., che prevedono i
requisiti di fondatezza della dichiarazione di fallimento,
appartengono al diritto sostanziale. L' art. 1 l. fall. rientra
invece nel diritto processuale fallimentare; in particolare la norma
prevede un limite circa la capacita' di alcuni soggetti (i
piccolissimi imprenditori) di prendere parte a una qualsiasi fase
della procedura di fallimento.
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| art. 2083 c.c.
art. 1 l. fall.
art. 2221 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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