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153714
IDG840110016
84.01.10016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrata Marsilio
Piccolo imprenditore e fallimento
Riv. dir. civ., an. 30 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 53-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3110; D3115; D313
Varie tesi rilevano l' antinomia tra il codice e la legge fallimentare a proposito delle definizioni del piccolo imprenditore e vorrebbero conciliare l' art. 2083 c.c. con l' art. 1 l. fall.. La prima parte dell' indagine le critica. Lo studio prosegue affermando che la riforma tributaria del 1973 ha abrogato il criterio del reddito prodotto dal piccolo imprenditore commerciale, ma non ha abrogato il criterio fallimentare relativo al capitale investito. Tuttavia le norme del codice e della legge speciale circa il piccolo imprenditore non sono in contrasto perche' disciplinano materie diverse: sotto il vecchio codice di commercio si ammetteva che alcuni soggetti del diritto commerciale non fossero idonei a fallire (mancava la c.d. fallibilita') e questa normativa fu consolidata dal legislatore del 1942 che l' applico' ai piccoli imprenditori commerciali. Se, infatti, l' art. 2221 esclude che nei confronti del piccolo imprenditore previsto da codice si svolga una fondata procedura concorsuale, tale piccolo imprenditore resta peraltro un soggetto della fase pregiudiziale della procedura. I minimi imprenditori della legge speciale sfuggono, invece, a questa stessa fase processuale. Gli artt. 2221 e 2083 c.c., che prevedono i requisiti di fondatezza della dichiarazione di fallimento, appartengono al diritto sostanziale. L' art. 1 l. fall. rientra invece nel diritto processuale fallimentare; in particolare la norma prevede un limite circa la capacita' di alcuni soggetti (i piccolissimi imprenditori) di prendere parte a una qualsiasi fase della procedura di fallimento.
art. 2083 c.c. art. 1 l. fall. art. 2221 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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