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153722
IDG840110024
84.01.10024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Ferra Giampaolo
Lineamenti civilistici della regolarizzazione delle societa' di fatto
Riv. dir. civ., an. 30 (1984), fasc. 1, pt. 2, pag. 86-93
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31210
La regolarizzazione delle societa' di fatto e' stata disciplinata una prima volta dal d.l. 31 ottobre 1980, n. 691 e successivamente dalla l. 23 dicembre 1982, n. 947. Le norme hanno fini prevalentemente fiscali ma tuttavia pongono problemi al civilista, il quale deve cercare di inquadrarle nel sistema delineato dal codice civile e che ricomprende, sia pure marginalmente, tanto le societa' irregolari quanto le societa' di fatto. Ai problemi gia' emergenti nel codice civile del 1942, spesso lacunoso in materia di societa' di persone, si aggiungono quelli suscitati dall' ultima legge. Chi potra' esigere la regolarizzazione della societa' di fatto? Se per la societa' irregolare - per tale intendesi quella costituita con atto scritto ma non ancora iscritta nel Registro delle imprese - e' abbastanza agevole riconoscere la legittimazione a ciascun socio, piu' delicato e' il problema quando i soci (di fatto) nulla abbiano previsto. Probabilmente occorre il consenso unanime anche perche' gli effetti della regolarizzazione sono assai incisivi. Il legislatore pare ricollegare alla regolarizzazione l' acquisto da parte della societa' della proprieta' dei beni dei soci, strumentali nell' esercizio dell' impresa. Del pari la regolarizzazione comporterebbe acquisto a favore delle societa' delle autorizzazioni, licenze, ecc. gia' intestate ad uno o piu' soci, cosi' potenzialmente confliggendo con norme di diritto amministrativo sulla incedibilita', ad esempio, delle concessioni, o con norme del codice civile quali, ad esempio, il divieto di cessione del contratto senza il consenso del contraente ceduto (art. 1406) o il divieto convenzionale di alienazione (art. 1379). La durata limitata nel tempo rendera' forse meno acuti i problemi interpretativi della legge: rimane tuttavia innegabile una realta' metodologica contrastante con l' esigenza imprenscindibile di mantenere unitario e coerente il nostro ordinamento positivo.
l. 23 dicembre 1982, n. 947 art. 1406 c.c. art. 1379 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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