| Anche con lo scopo di superare l' agnosticismo della teorica
neutralista circa la enucleazione del concetto di status lo studio si
avvia dando senso concreto al significato delle ripetute avvertenze
sulla vaghezza della nozione e sulla sua resistenza ad essere
convenientemente definita. Vengono, quindi, analiticamente indicati i
tanti problemi che il tema sottende in ordine ai diversi profili
concernenti l' essenza giuridica della nozione, la sua funzionalita'
sistematica, la sua determinazione contenutistica. Si ritiene che la
elaborazione fatta dell' argomento in common law fornisca utili
spunti anche per lo sviluppo della nostra. In particolare, attraverso
l' esame delle posizioni dei migliori specialisti di quel mondo,
emerge il continuo affinarsi, secondo itinerari e bisogni lontani dai
nostri, della nozione, la quale da generica "legal condition" giunge
a determinarsi (anche) come "locus standi". E si nota peraltro il
sempre piu' forte stringersi del rapporto status-class quale versione
tecnica della relazione individuo-gruppo, la cui esistenza e
sussistenza e' tutt' altro che un fatto della sola volonta' del
singolo. Sul versante italiano, affermata la necessita' di un
puntuale e costante riferimento alla normativa per la determinazione
del concetto, proprio sulla base di questa i suoi presupposti
strutturali vengono individuati nella organicita', depurata da
antichi intendimenti, del nesso che lega l' individuo al gruppo e
nella concorrenza partecipativa, frutto di atti di scelta, e dello
stesso individuo e dello stesso gruppo. Con questa struttura lo
status e' considerato una "legal formula" espressiva della
particolare posizione giuridica assunta da un soggetto nell'
ordinamento in relazione alla disciplina per lui predisposta dalla
legge in quanto membro di una comunita' organizzata cui egli e' e si
mantiene legato da un rapporto organico esistenzialmente dipendente
da una determinazione bilaterale. A riprova vengono studiati gli
status di coniuge, figlio legittimo, figlio legittimato, adottivo,
adottivo legittimato, adottivo speciale, figlio naturale
riconosciuto, genitore, cittadino. Si conclude con l' indicazione dei
complementari attributi fisionomici della figura, che la allontana
definitivamente tanto dal diritto soggettivo quanto dalla capacita'
giuridica.
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