| In primo luogo vengono enucleati i tre aspetti principali racchiusi
nella formula diritto all' informazione: l' informare, l' informarsi,
l' essere informato. Dopo alcuni cenni alla liberta' di informare, si
esamina la liberta' di informarsi. Emergono, nell' ambito di questo
profilo, i problemi concernenti la possibilita' di accedere, nella
societa' informatica, alla raccolta dei dati che riguardano la
propria persona. Pur riconoscendo l' esistenza di un diritto ad
informarsi sui propri dati si prospetta l' insufficienza di una
tutela che si limitasse a riconoscere l' esistenza di un diritto
soggettivo di accesso. Si rammenta come la titolarita' di un diritto
soggettivo di prendere conoscenza non e' un fenomeno nuovo nel
diritto civile. Si evidenzia, pero', la profonda diversita' fra l'
ipotesi tradizionale e quella in cui l' acquisizione di notizie
avviene in mancanza di precise fonti acquisitive di conoscenza. Nell'
ambito del diritto ad informarsi, inteso nella seconda accezione, si
distingue il diritto ad informarsi sulla propria situazione dal
diritto ad informarsi sulla situazione altrui. Ci si sofferma,
infine, sul c.d. diritto ad essere informato. Appare necessario
distinguere dalla piu' ampia esigenza ad essere informato la piu'
specifica situazione di diritto. Viene dimostrata la necessita' di
puntualizzare la formula e l' impossibilita' di parlare, in generale,
di diritto all' informazione riferendosi agli schemi del diritto
soggettivo. Si ritiene fondamentale la distinzione che puo' aversi
ove l' informazione si colleghi con la direttiva di solidarieta'
oppure con doveri specifici. A conclusione si evidenzia la
significativa funzione promozionale della formula diritto all'
informazione.
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