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| IDG840110061 | |
| 84.01.10061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rivolta Giancarlo M.
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| Girate di azioni in garanzia e clausole di gradimento
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| Riv. dir. civ., an. 30 (1984), fasc. 2, pt. 2, pag. 173-182
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312201
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| "Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci e possono essere
trasferite a terzi solo previa deliberazione favorevole del consiglio
di amministrazione". Clausole di gradimento come questa sono
frequenti nella prassi statutaria e sollevano diversi problemi. L' A.
si domanda anzitutto se rispondano ai requisiti di validita'
richiesti dalla giurisprudenza, dopo la svolta segnata dalla ben nota
Cass. 15 maggio 1978, n. 2365. Offrendo un contributo alla
controversa interpretazione di questa sentenza e della corrente
giurisprudenza da essa inaugurata, l' A. ritiene che la stessa
ammetta la validita' delle clausole di gradimento discrezionale,
purche' temperate da "correttivi idonei". Dubitando che possa
considerarsi "idoneo" il correttivo rappresentato dalla libera
circolazione tra i soci, l' A. si domanda: a) se sia valida la
clausola che ricollega espressamente il gradimento ad un giudizio di
equivalenza tra vecchi e nuovi soci, nel perseguire gli scopi
sociali; b) se questo parametro possa ritenersi implicito nella
clausola che impone il gradimento per i terzi, lasciando libera la
circolazione tra i soci. L' A. dimostra quindi che e' lecito
sottoporre a gradimento (anche o soltanto) i negozi costitutivi di
diritti di garanzia o di godimento sulle azioni; che la clausola
riferita al "trasferimento" si estende anche a questi negozi; che
detta interpretazione e' avvalorata quando altra clausola statutaria
riserva soltanto ai soci la rappresentanza in assemblea. Seguono
altri spunti di piu' ampia meditazione sul tema.
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| Cass. 15 maggio 1978, n. 2365
art. 2355 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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