Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


153759
IDG840110061
84.01.10061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivolta Giancarlo M.
Girate di azioni in garanzia e clausole di gradimento
Riv. dir. civ., an. 30 (1984), fasc. 2, pt. 2, pag. 173-182
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
"Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci e possono essere trasferite a terzi solo previa deliberazione favorevole del consiglio di amministrazione". Clausole di gradimento come questa sono frequenti nella prassi statutaria e sollevano diversi problemi. L' A. si domanda anzitutto se rispondano ai requisiti di validita' richiesti dalla giurisprudenza, dopo la svolta segnata dalla ben nota Cass. 15 maggio 1978, n. 2365. Offrendo un contributo alla controversa interpretazione di questa sentenza e della corrente giurisprudenza da essa inaugurata, l' A. ritiene che la stessa ammetta la validita' delle clausole di gradimento discrezionale, purche' temperate da "correttivi idonei". Dubitando che possa considerarsi "idoneo" il correttivo rappresentato dalla libera circolazione tra i soci, l' A. si domanda: a) se sia valida la clausola che ricollega espressamente il gradimento ad un giudizio di equivalenza tra vecchi e nuovi soci, nel perseguire gli scopi sociali; b) se questo parametro possa ritenersi implicito nella clausola che impone il gradimento per i terzi, lasciando libera la circolazione tra i soci. L' A. dimostra quindi che e' lecito sottoporre a gradimento (anche o soltanto) i negozi costitutivi di diritti di garanzia o di godimento sulle azioni; che la clausola riferita al "trasferimento" si estende anche a questi negozi; che detta interpretazione e' avvalorata quando altra clausola statutaria riserva soltanto ai soci la rappresentanza in assemblea. Seguono altri spunti di piu' ampia meditazione sul tema.
Cass. 15 maggio 1978, n. 2365 art. 2355 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati