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153764
IDG840110066
84.01.10066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ardau Giorgio
Al diritto di sciopero si sacrificano interessi sui quali e' fondato lo Stato di diritto
Riv. dir. civ., an. 30 (1984), fasc. 2, pt. 2, pag. 246-250
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D713; D04201
Si critica la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 1983, n. 165, perche' il divieto dello sciopero rivolto a coagire sulla pubblica amministrazione non soltanto non puo' ritenersi illegittimo perche' "fascista", ma costituisce un precetto fondamentale d' ogni Stato di diritto. D' altra parte quest' ultimo in tanto e' compatibile con lo "Stato sociale", in quanto il secondo realizzi la protezione dei cittadini economicamente piu' "deboli" esclusivamente attraverso l' azione fiscale e la "politica dei redditi". Non e' piu' Stato di diritto lo Stato "assistenziale" e pietistico di tipo peronista, il quale impedisce il fallimento delle imprese, sebbene inidonee a produrre e vendere a prezzi concorrenziali rispetto a quelli di mercato, interno e internazionale. In definitiva, il diritto di sciopero ex art. 40 Cost. non puo' essere configurato, ne' dalla magistratura ordinaria ne' da quella della Corte costituzionale, alla stregua d' un Grundgetz o legge fondamentale che dir si voglia.
C. Cost. 13 giugno 1983, n. 165
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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