| Secondo la tesi argomentata nel saggio, il leasing immobiliare, a
differenza di quello avente per oggetto beni mobili, non e' figura
negoziale autonoma, destinata ad assolvere una specifica funzione, ma
si riduce, per solito, alla figura della vendita con patto di
riservato dominio, ammissibile di certo anche in campo immobiliare
(ovvero, in casi particolari, alla figura della locazione comprensiva
di un' opzione di acquisto in favore del conduttore). Dalla
riconduzione del leasing immobiliare alla vendita con patto di
riservato dominio deriva, in primo luogo, che il contratto puo' e
deve essere immediatamente trascritto nei pubblici registri,
contrariamente a quello che sembra oggi l' orientamento della prassi.
Non sembra, invece, discenderne anche la responsabilita' oggettiva
dell' utilizzatore, ex art. 2053 c.c., per i danni causati da rovina
dell' edificio: ferma l' eventuale responsabilita' dell' utilizzatore
secondo la norma generale dell' art. 2043, viene infatti rilevato che
per i danni da rovina di edifici, a differenza di quanto e' disposto
per quelli provocati dalla circolazione di autoveicoli, la
responsabilita' oggettiva incombe solo sul proprietario, e non anche,
ne' in sostituzione ne' in concorso, sul compratore con patto di
riservato dominio (o sull' usufruttuario): e viene inoltre chiarito
come non manchino ragioni le quali possono indurre a confermare la
diversita' di disciplina, risultante dalla lettera delle norme, fra
le due categorie di danni.
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