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153794
IDG840110096
84.01.10096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabrielli Giovanni
Considerazioni sulla natura del leasing immobiliare e loro riflessi in tema di pubblicita' e di responsabilita' civile
Riv. dir. civ., an. 36 (1984), fasc. 3, pt. 2, pag. 271-285
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D307; D30830
Secondo la tesi argomentata nel saggio, il leasing immobiliare, a differenza di quello avente per oggetto beni mobili, non e' figura negoziale autonoma, destinata ad assolvere una specifica funzione, ma si riduce, per solito, alla figura della vendita con patto di riservato dominio, ammissibile di certo anche in campo immobiliare (ovvero, in casi particolari, alla figura della locazione comprensiva di un' opzione di acquisto in favore del conduttore). Dalla riconduzione del leasing immobiliare alla vendita con patto di riservato dominio deriva, in primo luogo, che il contratto puo' e deve essere immediatamente trascritto nei pubblici registri, contrariamente a quello che sembra oggi l' orientamento della prassi. Non sembra, invece, discenderne anche la responsabilita' oggettiva dell' utilizzatore, ex art. 2053 c.c., per i danni causati da rovina dell' edificio: ferma l' eventuale responsabilita' dell' utilizzatore secondo la norma generale dell' art. 2043, viene infatti rilevato che per i danni da rovina di edifici, a differenza di quanto e' disposto per quelli provocati dalla circolazione di autoveicoli, la responsabilita' oggettiva incombe solo sul proprietario, e non anche, ne' in sostituzione ne' in concorso, sul compratore con patto di riservato dominio (o sull' usufruttuario): e viene inoltre chiarito come non manchino ragioni le quali possono indurre a confermare la diversita' di disciplina, risultante dalla lettera delle norme, fra le due categorie di danni.
art. 2053 c.c. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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