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Documento


153807
IDG840110109
84.01.10109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Saracini Eugenio
L' obbligo a contrarre del proponente
Riv. dir. lav., an. 3 (1984), fasc. 2, pt. 1, pag. 253-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3178
L' A. si domanda se nel contratto di agenzia senza rappresentanza, il preponente sia davvero libero di contrarre non solo verso il cliente, ma altresi' - a quanto comunemente si ritiene - verso l' agente. Precisati i termini del problema, con particolare riguardo alla posizione della invitatio ad offerendum nel contratto di agenzia, l' A. rileva che la communis opinio conduce ad insuperabili difficolta' interpretative, per riguardo agli artt. 1748 e 1749. Si sofferma su quest' ultima norma nonche' sui suoi precedenti, per concludere che da essa si rileva l' esistenza di un' obbligazione del proponente, appunto verso l' agente, di concludere gli affari che ne sono promossi: sempre che si tratti di affari convenienti a mente dell' art. 1746 c.c.. Dopo alcune osservazioni a proposito dei rapporti fra gli artt. 1742 e 1748 c.c. e dopo una riconsiderazione della clausola "salvo approvazione della casa" alla luce della sua tesi, l' A. conclude accennando alla posizione sistematica dell' obbligazione de qua.
art. 1746 c.c. art. 1749 c.c. Cass. 16 novembre 1973, n. 3073 Cass. 17 gennaio 1975, n. 219
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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