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| IDG840110109 | |
| 84.01.10109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Saracini Eugenio
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| L' obbligo a contrarre del proponente
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| Riv. dir. lav., an. 3 (1984), fasc. 2, pt. 1, pag. 253-286
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3178
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| L' A. si domanda se nel contratto di agenzia senza rappresentanza, il
preponente sia davvero libero di contrarre non solo verso il cliente,
ma altresi' - a quanto comunemente si ritiene - verso l' agente.
Precisati i termini del problema, con particolare riguardo alla
posizione della invitatio ad offerendum nel contratto di agenzia, l'
A. rileva che la communis opinio conduce ad insuperabili difficolta'
interpretative, per riguardo agli artt. 1748 e 1749. Si sofferma su
quest' ultima norma nonche' sui suoi precedenti, per concludere che
da essa si rileva l' esistenza di un' obbligazione del proponente,
appunto verso l' agente, di concludere gli affari che ne sono
promossi: sempre che si tratti di affari convenienti a mente dell'
art. 1746 c.c.. Dopo alcune osservazioni a proposito dei rapporti fra
gli artt. 1742 e 1748 c.c. e dopo una riconsiderazione della clausola
"salvo approvazione della casa" alla luce della sua tesi, l' A.
conclude accennando alla posizione sistematica dell' obbligazione de
qua.
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| art. 1746 c.c.
art. 1749 c.c.
Cass. 16 novembre 1973, n. 3073
Cass. 17 gennaio 1975, n. 219
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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