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153897
IDG840300124
84.03.00124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spaziante Gildo
La legge 194/198, quattro anni dopo. Obiezione di coscienza e possibilita' di prevenzione dell' interruzione volontaria della gravidanza
Med. mor., an. 33 (1983), fasc. 1, pag. 25-41
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51800; D92527; D9416
Prima e dopo l' emanazione della l. 22 maggio 1978, n. 194 sono state enfatizzate le motivazioni mediche, la tutela della salute della donna gestante, la necessita' di garanzie preventive per le malformazioni congenite, per dimostrare la necessita' di legittimare l' aborto provocato. Sulla scorta dell' analisi di una serie di dati, che l' A. espone in tabelle, e' possibile affermare che, a quattro anni dall' approvazione della legge, le interruzioni di gravidanza espressamente indotte risultano nella quasi totalita' motivate non da ragioni di salute. L' A. sostiene che l' esperienza di questi anni ha confermato che la l. 194/1978 era e rimane una legge che lascia all' arbitrio della donna la soppressione dell' essere umano concepito. In effetti, oggi in Italia l' aborto e' praticato liberamente. Le norme che disciplinano le interruzioni volontarie di gravidanza si sono dimostrate in pratica incapaci di contenerle in qualche modo. La stessa norma limitativa degli aborti oltre i 90 giorni di gravidanza e' enunciata in termini tali che permettono di eludere praticamente ogni limitazione. Una gravissima conseguenza di questa situazione e' che "l' ospedale e' divenuto oggi una formidabile ed equivoca macchina di morte per la soppressione di essere umani". L' A. solleva dure critiche alla legge in questione e rileva, nella situazione attuale, l' alto valore dell' obiezione di coscienza. Essa costituisce una testimonianza della non liceita' dell' aborto provocato, una salvaguardia della liberta' interiore, una garanzia di tutela della vita per altre evenienze analoghe. Occorre anche elaborare un progetto obiettivo finalizzato per la prevenzione dell' abortivita'. Occorre, inoltre, "aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero all' interruzione della gravidanza", come recita l' art. 5 della l. 194/1978. E' essenziale anche che la donna sia effettivamente garantita nella liberta' decisionale.
l. 22 maggio 1978, n. 194
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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