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| IDG840510049 | |
| 84.05.10049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rossi Adriano
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| L' ammissione nel passivo fallimentare dei crediti per imposte e
sanzioni pecuniarie dopo la riforma tributaria
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| Giur. comm., vol. 11, (1984), fasc. 2, pt. 1, pag. 314-349
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31362; D218
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| (Sommario: 1. Il problema: l' art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973, n.
602 e il suo inquadramento nel sistema della verifica del passivo
secondo la legge fallimentare. - 2. L' ammissione con riserva ex art.
45 non e' configurabile come ammissione con riserva di
documentazione. - 3. Non assimilabilita' dei crediti tributari
contestati ai crediti condizionali. - 4. La fattispecie e la
disciplina dell' art. 45 sono inquadrabili nell' ipotesi disciplinata
dal terzo comma dell' art. 95 l. fall.? Impostazione del problema: la
portata dell' art. 95 comma 3 l. fall.. Critica all' opinione che
estende l' applicione dell' art. 95 comma 3 anche ai giudizi pendenti
in primo grado5 - 1. (Segue): la funzione della domanda di
insinuazione richiesta dall' art. 95 comma 3 l. fall.. Il
coordinamento fra giudizio sull esistenza e quello sull'
opponibilita'. - 6. Estensione dell' applicazione dell' art. 95 comma
3 l. fall. - 7. La fattispecie e la diiplina contenuta nell' art. 45,
d.p.r. n. 602 del 1973 si inquadrano esattamente nell' art. 95 comma
3 l. fall., e ne costituiscono specifica applicazione alla materia
tributaria. - 8. La disciplina dell' art. 45 e' applicabile anche in
caso di ammissione tardiva. - 9. Gli effetti dell' ammissione con
riserva ex art. 45: l' accertamento definitivo dell' opponibilita' al
fallimento del credito ammesso.- 10. (Segue): la partecipazione al
voto nel concordato e alle ripartizioni parzali e finale. - 11. L'
effettiva pendenza della contestazione tributaria come presupposto
all' ammissione con riserva ex art. 45. - 12. I crediti tributari
diversi da quelli iscrivibili nei ruoli e l' applicabilita' dell'
art. 45: considerazioni preliminari. - 13. Crediti per imposte
indirette ex art. 1 d.p.r. n. 636 del 1972 ed applicazione dell' art.
45, come norma specifica regolante materia del tutto identica. - 14.
Tutti i crediti d' imposta accertati - se contestati - possono essere
ammessi nel passivo del fallimento con riserva e non solo quelli per
cui e' possibile la riscossione coattiva. - 15. Influenza della
disciplina introdotta con la l. 7 agosto 1982, n. 516, sulle)
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| art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 95 comma 3 l. fall.
art. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
l. 7 agosto 1982, n. 516
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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