| La Corte Costituzionale nel ribadire, con la sentenza n. 216 del
1983, l' inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale sollevata nel corso del procedimento per l'esperimento
del tentativo di conciliazione, previsto dall' art. 43 della l. n.
392 del 1978, perche' il giudice non e' chiamato ad adottare alcun
provvedimento, si discosta dal principio di diritto enunciato dalle
sezioni unite della Corte di Cassazione che, con le sentenze n. 4324
e n. 5134 del 1982, ha affermato la natura giurisdizionale di tale
procedimento, ritenendo, pertanto, ammissibile il regolamento di
competenza e di giurisdizione. L' interpretazione accolta dalla Corte
di Cassazione non appare in verita' appagante perche' le
argomentazioni tratte dall' espressione improcedibilita' e giudice
competente non risultano risolutive. L'opinione della natura
giudiziale della domanda di conciliazione, perche' l'
improcedibilita' presuppone necessariamente una domanda giudiziale,
mostra di non considerare che tale situazione processuale e' prevista
per la diversa e successiva domanda di determinazione, aggiornamento
ed adeguamento del canone ed a causa della mancanza della domanda di
conciliazione che, in quanto presupposta inesistente ai fini dell'
improcedibilita', non puo' essere poi ritenuta esistente al fine di
sostenerne la natura giudiziale. La previsione di improcedibilita' in
luogo dell' improponibilita' della domanda, piu' corretta sotto il
profilo tecnico-giuridico per il mancato preventivo esperimento di
prescritti procedimenti di natura non giurisdizionale, non e' nuova
nel nostro ordinamento essendo gia' stabilita' dall' art. 433 c.p.c.
per le controversie in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie. L' espressione "giudice competente", qualora il
procedimento conciliativo avesse natura giurisdizionale, diverrebbe
mera superfetazione perche' non e' dubbio che la domanda giudiziale
deve essere proposta al giudice competente, mentre tale statuizione
milita a favore della natura non giudiziale della domanda che,
pertanto, si e' previsto vada proposta al giudice competente
dell'eventuale fase contenziosa. La natura giurisdizionale del
procedimento comporterebbe poi la necessita' di osservare tutte le
norme, sancite a pena di decadenza, per il procedimento contenzioso.
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