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154116
IDG840510100
84.05.10100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
La controversa natura giurisdizionale del tentativo di conciliazione nelle controversie in materia di locazione
nota a C. Cost. 18 luglio 1983, n. 216
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 25-28
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30640; D4001
La Corte Costituzionale nel ribadire, con la sentenza n. 216 del 1983, l' inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata nel corso del procedimento per l'esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dall' art. 43 della l. n. 392 del 1978, perche' il giudice non e' chiamato ad adottare alcun provvedimento, si discosta dal principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione che, con le sentenze n. 4324 e n. 5134 del 1982, ha affermato la natura giurisdizionale di tale procedimento, ritenendo, pertanto, ammissibile il regolamento di competenza e di giurisdizione. L' interpretazione accolta dalla Corte di Cassazione non appare in verita' appagante perche' le argomentazioni tratte dall' espressione improcedibilita' e giudice competente non risultano risolutive. L'opinione della natura giudiziale della domanda di conciliazione, perche' l' improcedibilita' presuppone necessariamente una domanda giudiziale, mostra di non considerare che tale situazione processuale e' prevista per la diversa e successiva domanda di determinazione, aggiornamento ed adeguamento del canone ed a causa della mancanza della domanda di conciliazione che, in quanto presupposta inesistente ai fini dell' improcedibilita', non puo' essere poi ritenuta esistente al fine di sostenerne la natura giudiziale. La previsione di improcedibilita' in luogo dell' improponibilita' della domanda, piu' corretta sotto il profilo tecnico-giuridico per il mancato preventivo esperimento di prescritti procedimenti di natura non giurisdizionale, non e' nuova nel nostro ordinamento essendo gia' stabilita' dall' art. 433 c.p.c. per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. L' espressione "giudice competente", qualora il procedimento conciliativo avesse natura giurisdizionale, diverrebbe mera superfetazione perche' non e' dubbio che la domanda giudiziale deve essere proposta al giudice competente, mentre tale statuizione milita a favore della natura non giudiziale della domanda che, pertanto, si e' previsto vada proposta al giudice competente dell'eventuale fase contenziosa. La natura giurisdizionale del procedimento comporterebbe poi la necessita' di osservare tutte le norme, sancite a pena di decadenza, per il procedimento contenzioso.
art. 3 Cost. art. 42 comma 2 Cost. art. 44 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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