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| IDG840510102 | |
| 84.05.10102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frisina Pasquale
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| Provvedimenti d' urgenza e statuizione sulle spese: una chiara ed
autorevole inversione di tendenza nella giurisprudenza della Suprema
Corte
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| nota a Cass. sez. un. 17 ottobre 1983, n. 6066
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 133-139
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D44022; D4042
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| Si annota favorevolmente l' attesa pronuncia delle sezioni unite la
quale, con una chiara inversione di tendenza, ammette il regolamento
delle spese con l' ordinanza pretorile di rigetto della istanza
diretta ad ottenere la emissione di un provvedimento cautelare, e
segnatamente di un provvedimento d' urgenza ex art. 700 c.p.c.. Di
detta pronuncia si evidenziano i punti piu' salienti, e precisamente:
a) impugnabilita', ai sensi dell' art. 111 Cost., della ordinanza
pretorile che rigetta l' istanza di misura cautelare d' urgenza,
limitatamente al capo contenente la condanna alle spese processuali;
b) uso estensivo del termine "sentenza" come provvedimento a
carattere decisorio, non vincolato dal connotato formale di cui all'
art. 91 c.p.c.; c) effettivita' della soccombenza anche nei
procedimenti a cognizione sommaria, ed in particolare in quelli d'
urgenza ex art. 700 c.p.c., pur nella diversita' della disciplina
tecnica del contraddittorio rispetto al processo ordinario di
cognizione; d) assoluta autonomiadei procedimenti d' urgenza e
mancanza di collegamento degli stessi con il successivo giudizio di
merito nel caso di rigetto dell' istanza; e) concetto lato di
provvedimento definitivo in relazione alla condanna alle spese, nel
senso di provvedimento conclusivo del processo pendente e non nel
senso di preclusione al riesame della domanda o alla sua
riproponibilita'. Ritenuta dunque la legittimita', nella ipotesi
considerata, di un regolamento delle spese, si affronta, in
particolare, il problema della determinazione del mezzo di
impugnazione esperibile avverso la relativa pronuncia, e si conclude
per la ammissibilita' del rimedio estremo garantito dal precetto
costituzionale (art. 111 capoverso Cost.) in difetto di ogni altro
strumento di gravame.
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| art. 111 Cost.
art. 700 c.p.c.
art. 91 c.p.c.
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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