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154118
IDG840510102
84.05.10102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frisina Pasquale
Provvedimenti d' urgenza e statuizione sulle spese: una chiara ed autorevole inversione di tendenza nella giurisprudenza della Suprema Corte
nota a Cass. sez. un. 17 ottobre 1983, n. 6066
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 133-139
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D44022; D4042
Si annota favorevolmente l' attesa pronuncia delle sezioni unite la quale, con una chiara inversione di tendenza, ammette il regolamento delle spese con l' ordinanza pretorile di rigetto della istanza diretta ad ottenere la emissione di un provvedimento cautelare, e segnatamente di un provvedimento d' urgenza ex art. 700 c.p.c.. Di detta pronuncia si evidenziano i punti piu' salienti, e precisamente: a) impugnabilita', ai sensi dell' art. 111 Cost., della ordinanza pretorile che rigetta l' istanza di misura cautelare d' urgenza, limitatamente al capo contenente la condanna alle spese processuali; b) uso estensivo del termine "sentenza" come provvedimento a carattere decisorio, non vincolato dal connotato formale di cui all' art. 91 c.p.c.; c) effettivita' della soccombenza anche nei procedimenti a cognizione sommaria, ed in particolare in quelli d' urgenza ex art. 700 c.p.c., pur nella diversita' della disciplina tecnica del contraddittorio rispetto al processo ordinario di cognizione; d) assoluta autonomiadei procedimenti d' urgenza e mancanza di collegamento degli stessi con il successivo giudizio di merito nel caso di rigetto dell' istanza; e) concetto lato di provvedimento definitivo in relazione alla condanna alle spese, nel senso di provvedimento conclusivo del processo pendente e non nel senso di preclusione al riesame della domanda o alla sua riproponibilita'. Ritenuta dunque la legittimita', nella ipotesi considerata, di un regolamento delle spese, si affronta, in particolare, il problema della determinazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa pronuncia, e si conclude per la ammissibilita' del rimedio estremo garantito dal precetto costituzionale (art. 111 capoverso Cost.) in difetto di ogni altro strumento di gravame.
art. 111 Cost. art. 700 c.p.c. art. 91 c.p.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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