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| IDG840510103 | |
| 84.05.10103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fici Giuseppe
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| La sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato
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| nota a Cass. sez. un. 20 luglio 1983, n. 4999
Cass. sez. un. 20 luglio 1983, n. 4998
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 196-202
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D4020
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| L' A. trae spunto dalle sentenze delle sezioni unite in tema di
sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato
per svolgere osservazioni anche in materia "de iure condendo". Si
sottolineano i difetti della attuale normativa in materia, frutto di
una serie di leggi stratificatesi nel corso degli anni, e si lamenta
un mancato approfondimento dei temi procedurali da parte della
dottrina che tanto spazio dedica, invece, al cosi' detto "diritto
disciplinare sostanziale". Nel merito si osserva la scarsa tutela che
la normativa attuale offre al magistrato che intenda impugnare
innanzi le sezioni unite l' ordinanza di sospensione dalle funzioni
emessa nei suoi confronti, poiche' non e' previsto un rimedio per una
rapida rettifica del provvedimento di sospensione e perche' non
possono essere addotte ragioni attinenti al merito. Con cio'
determinandosi una posizione deteriore rispetto a tutti gli altri
pubblici impiegati. La normativa attuale non puo', comunque, essere
che interpretata in senso restrittivo come hanno fatto le sezioni
unite, perche' vincolate da precise disposizioni; pero', e' opportuno
denunciarne i difetti in vista dell' emanazione della nuova legge.
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| art. 30 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511
art. 31 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511
art. 37 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511
art. 17 l. 24 marzo 1958, n. 195
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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