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154119
IDG840510103
84.05.10103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fici Giuseppe
La sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato
nota a Cass. sez. un. 20 luglio 1983, n. 4999 Cass. sez. un. 20 luglio 1983, n. 4998
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 196-202
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D4020
L' A. trae spunto dalle sentenze delle sezioni unite in tema di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato per svolgere osservazioni anche in materia "de iure condendo". Si sottolineano i difetti della attuale normativa in materia, frutto di una serie di leggi stratificatesi nel corso degli anni, e si lamenta un mancato approfondimento dei temi procedurali da parte della dottrina che tanto spazio dedica, invece, al cosi' detto "diritto disciplinare sostanziale". Nel merito si osserva la scarsa tutela che la normativa attuale offre al magistrato che intenda impugnare innanzi le sezioni unite l' ordinanza di sospensione dalle funzioni emessa nei suoi confronti, poiche' non e' previsto un rimedio per una rapida rettifica del provvedimento di sospensione e perche' non possono essere addotte ragioni attinenti al merito. Con cio' determinandosi una posizione deteriore rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati. La normativa attuale non puo', comunque, essere che interpretata in senso restrittivo come hanno fatto le sezioni unite, perche' vincolate da precise disposizioni; pero', e' opportuno denunciarne i difetti in vista dell' emanazione della nuova legge.
art. 30 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 art. 31 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 art. 37 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 art. 17 l. 24 marzo 1958, n. 195
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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