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154122
IDG840510106
84.05.10106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
Eccessiva morbilita' e lavoro a tempo parziale
nota a Cass. sez. lav. 11 giugno 1983, n. 4034
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 239-241
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D74702; D7441
L' A. sottolinea l' interesse della sentenza della Cass. 11. giu1983gno, n. 4034 laddove introduce il principio della riduzione del periodo di comporto contrattualmente previsto, con riferimento ad un impegno lavorativo a tempo pieno in proporzione alla minore durata quantitativa di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Ferma rimanendo l' esatta affermazione di principio espressa dalla Suprema Corte, l' A. ripropone, peraltro, all' attenzione il prlemna fondamentale in materia di licenziamento per assenteismo costuito dagli interrogativi applicativi conseguenti all' affermazione di principio espressa in materia alla Cass. sez. un. 29 marzo 1980, nn. 2072/2074. L' affermata operabilita' esclusiva del licenziamento ai sensi dell' art. 2110 c.c., con i criteri applicativi equitativi fissati dalle Sezioni Unite, non sembra, infatti, idonea a disciplinare esaustivamente la materia, attesa la diversita' strutturale del licenziamento motivato dal superamento del periodo di comporto rispetto a quello determinato dalla disorganizzazione aziendale conseguente all' eccessivo tasso di assenteismo. Tale differenziazione si riverbera anche sul piano della tutela delle parti e delle responsabilita' connesse, atteso che, solo il disposto dell' art. 2110 c.c. prevede automatismi che la disciplina ex art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 non contempla.
art. 2110 c.c. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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