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| IDG840510106 | |
| 84.05.10106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papaleoni Marco
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| Eccessiva morbilita' e lavoro a tempo parziale
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| nota a Cass. sez. lav. 11 giugno 1983, n. 4034
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 239-241
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D74702; D7441
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| L' A. sottolinea l' interesse della sentenza della Cass. 11.
giu1983gno, n. 4034 laddove introduce il principio della riduzione
del periodo di comporto contrattualmente previsto, con riferimento ad
un impegno lavorativo a tempo pieno in proporzione alla minore durata
quantitativa di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Ferma
rimanendo l' esatta affermazione di principio espressa dalla Suprema
Corte, l' A. ripropone, peraltro, all' attenzione il prlemna
fondamentale in materia di licenziamento per assenteismo costuito
dagli interrogativi applicativi conseguenti all' affermazione di
principio espressa in materia alla Cass. sez. un. 29 marzo 1980, nn.
2072/2074. L' affermata operabilita' esclusiva del licenziamento ai
sensi dell' art. 2110 c.c., con i criteri applicativi equitativi
fissati dalle Sezioni Unite, non sembra, infatti, idonea a
disciplinare esaustivamente la materia, attesa la diversita'
strutturale del licenziamento motivato dal superamento del periodo di
comporto rispetto a quello determinato dalla disorganizzazione
aziendale conseguente all' eccessivo tasso di assenteismo. Tale
differenziazione si riverbera anche sul piano della tutela delle
parti e delle responsabilita' connesse, atteso che, solo il disposto
dell' art. 2110 c.c. prevede automatismi che la disciplina ex art. 3
l. 15 luglio 1966, n. 604 non contempla.
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| art. 2110 c.c.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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