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Documento


154123
IDG840510107
84.05.10107 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marinelli Fabrizio
In tema di garanzia per le difformita' ed i vizi dell' opera nel contratto di appalto
nota a Cass. sez. II 7 febbraio 1983, n. 1016
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 274-278
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D31730
La giurisprudenza, in accordo con la prevalente dottrina, ha negli ultimi anni sempre considerato la garanzia per le difformita' ed i vizi dell' opera nel contratto d' appalto (artt. 1667, 1668 c.c.) non gia' come garanzia in senso tecnico, bensi' come semplice responsabilita'. L' A. critica tale impostazione ritenendo al contrario che si tratti di garanzia in senso tecnico sia perche' la diversa interpretazione contraddice il testo della disposizione e sostanzialmente la sua ratio, sia perche' la garanzia in senso tecnico e' maggiormente rispondente alle finalita' ed alla struttura del contratto d' appalto. Continuando un discorso iniziato in altra sede (Fabrizio Marinelli, La responsabilita' dell' appaltatore ex art. 1669 c.c.: una ipotesi di responsabilita' oggettiva, nota a Cass. 25 maggio 1982, n. 3184, in Giust. civ. 1983, 948) l' A. ritiene che la responsabilita' dell' appaltatore per difformita' e vizi sia una responsabilita' oggettiva, che prescinde dal requisito della colpa.
art. 1667 c.c. art. 1668 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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