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154126
IDG840510110
84.05.10110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ulisse Gianfrancesco
Note sulla decorrenza del termine prescrizionale nel contratto di mutuo senza prefissione del termine
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 1, pt. 2, pag. 13-17
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30642; D3080
Rilevato che il diritto alla restituzione della somma nel mutuo contratto senza prefissione del termine e' soggetto come tutti i diritti a prescrizione estintiva in conseguenza del mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, si pone nella fattispecie il problema relativo alla decorrenza del termine prescrizionale, nel senso cioe' di stabilire se tale termine debba decorrere dal momento della conclusione del contratto ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice ai sensi del I comma dell' art. 1817 c.c.. Per la risoluzione del quesito occorre prendere le mosse dell' art. 2935 c.c. e quindi stabilire se sia o meno soggetto a prescrizione il diritto del mutuante di chiedere la fissazione giudiziale del termine (art. 1817 c.c.). Al riguardo e' dato osservare che il mutuante puo', senza limitazione temporale, farsi diligente per la fissazione giudiziale del termine per la restituzione, ai sensi dell' art. 1817 c.c.. Cio' significa che il mutuante non trova impedimento alcuno, ne' giuridico ne' di fatto, per "far valere" il proprio diritto, essendo chiaro che, rendendosi diligente per la fissazione giudiziale del termine, il mutuante medesimo svolge un' attivita' diretta appunto a far valere il proprio diritto. Considerato quindi che il mutuante, nel contratto di mutuo senza termine, si trova nella possibilita' di agire immediatamente per la realizzazione della ragione creditoria, avvalendosi del potere di chiedere la fissazione giudiziale di un termine per l' adempimento e quindi per la restituzione, tenuto conto di cio' la prescrizione non puo' che decorrere dalla stipula del contratto e cioe' in coincidenza con l' exordium obligationis. La prescrizione decorre perche' se il creditore resta inattivo, potendo agire, si verifica la condizione del mancato esercizio del diritto, che giustifica appunto, nella volonta' del legislatore, il decorso della prescrizione (art. 2935: "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere"). Pertanto anche il diritto di chiedere la fissazione giudiziale del termine e' necessariamente soggetto alla prescrizione ordinaria.
art. 1817 c.c. art. 2935 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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