| Rilevato che il diritto alla restituzione della somma nel mutuo
contratto senza prefissione del termine e' soggetto come tutti i
diritti a prescrizione estintiva in conseguenza del mancato esercizio
del diritto da parte del titolare per il tempo determinato dalla
legge, si pone nella fattispecie il problema relativo alla decorrenza
del termine prescrizionale, nel senso cioe' di stabilire se tale
termine debba decorrere dal momento della conclusione del contratto
ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice ai sensi del I
comma dell' art. 1817 c.c.. Per la risoluzione del quesito occorre
prendere le mosse dell' art. 2935 c.c. e quindi stabilire se sia o
meno soggetto a prescrizione il diritto del mutuante di chiedere la
fissazione giudiziale del termine (art. 1817 c.c.). Al riguardo e'
dato osservare che il mutuante puo', senza limitazione temporale,
farsi diligente per la fissazione giudiziale del termine per la
restituzione, ai sensi dell' art. 1817 c.c.. Cio' significa che il
mutuante non trova impedimento alcuno, ne' giuridico ne' di fatto,
per "far valere" il proprio diritto, essendo chiaro che, rendendosi
diligente per la fissazione giudiziale del termine, il mutuante
medesimo svolge un' attivita' diretta appunto a far valere il proprio
diritto. Considerato quindi che il mutuante, nel contratto di mutuo
senza termine, si trova nella possibilita' di agire immediatamente
per la realizzazione della ragione creditoria, avvalendosi del potere
di chiedere la fissazione giudiziale di un termine per l' adempimento
e quindi per la restituzione, tenuto conto di cio' la prescrizione
non puo' che decorrere dalla stipula del contratto e cioe' in
coincidenza con l' exordium obligationis. La prescrizione decorre
perche' se il creditore resta inattivo, potendo agire, si verifica la
condizione del mancato esercizio del diritto, che giustifica appunto,
nella volonta' del legislatore, il decorso della prescrizione (art.
2935: "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto puo' essere fatto valere"). Pertanto anche il diritto di
chiedere la fissazione giudiziale del termine e' necessariamente
soggetto alla prescrizione ordinaria.
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