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| IDG840510114 | |
| 84.05.10114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frisina Pasquale
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| Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza
nel giudizio di accertamento dell' obbligo del terzo ex art. 549
c.p.c.
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| nota a Cass. sez. lav. 24 giugno 1983, n. 4223
Cass. sez. lav. 21 giugno 1983, n. 4246
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 2, pt. 1, pag. 453-460
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D4330; D4192; D4022
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| Si affronta la dibattuta questione relativa alla competenza a
conoscere del giudizio di accertamento dell' obbligo del terzo,
instaurato ai sensi dell' art. 548 c.p.c., ove il credito che si
intende assoggettare a pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia da
qualificare di lavoro, in quanto afferente ad uno dei rapporti
previsti dall' art. 409 c.p.c.. Rilevato che la soluzione del
problema non puo' prescindere dall' indagine sulla natura e sull'
oggetto del giudizio di accertamento, si osserva che ancorche' si
tratti formalmente di un ordinario giudizio di cognizione, esso va
riguardato come preordinato ad integrare la fattispecie costitutiva
del pignoramento, mediante la precisa identificazione del suo
oggetto. Infatti, una volta dimostrato che non vi e' identita' fra
giudizio instaurato ex art. 548 c.p.c. e giudizio promuovibile in via
autonoma dal debitore-creditore nei confronti del terzo, in quanto
non ricorrono le condizioni ed i requisiti dell' azione surrogatoria,
e che la relativa decisione puo' essere legittimamente determinata
dalla inopponibilita' al creditore istante di taluni fatti impeditivi
o estintivi, dalla inammissibilita' di taluni mezzi istruttori e
dalla generalizzata previsione di una ficta confessio, si perviene
alla constatazione che la funzione di detto processo non e' quella di
attuare la tutela giurisdizionale del diritto del debitore nei
confronti del terzo, ma piu' semplicemente di accertare la
legittimita', in relazione al suo oggetto, della esecuzione forzata
promossa dal creditore pignorante. Ne consegue che, in assenza di
elementi che giustifichino una interpretazione "evolutiva" della
disposizione di cui al comma 1 dell' art. 548 c.p.c., deve ritenersi
applicabile, anche dopo l' entrata in vigore della l. 11 agosto 1973
n. 533, il solo criterio del valore, con esclusione quindi della
competenza funzionale del pretore.
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| art. 548 c.p.c.
art. 549 c.p.c.
l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 547 c.p.c.
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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