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154130
IDG840510114
84.05.10114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frisina Pasquale
Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza nel giudizio di accertamento dell' obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
nota a Cass. sez. lav. 24 giugno 1983, n. 4223 Cass. sez. lav. 21 giugno 1983, n. 4246
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 2, pt. 1, pag. 453-460
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D4330; D4192; D4022
Si affronta la dibattuta questione relativa alla competenza a conoscere del giudizio di accertamento dell' obbligo del terzo, instaurato ai sensi dell' art. 548 c.p.c., ove il credito che si intende assoggettare a pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia da qualificare di lavoro, in quanto afferente ad uno dei rapporti previsti dall' art. 409 c.p.c.. Rilevato che la soluzione del problema non puo' prescindere dall' indagine sulla natura e sull' oggetto del giudizio di accertamento, si osserva che ancorche' si tratti formalmente di un ordinario giudizio di cognizione, esso va riguardato come preordinato ad integrare la fattispecie costitutiva del pignoramento, mediante la precisa identificazione del suo oggetto. Infatti, una volta dimostrato che non vi e' identita' fra giudizio instaurato ex art. 548 c.p.c. e giudizio promuovibile in via autonoma dal debitore-creditore nei confronti del terzo, in quanto non ricorrono le condizioni ed i requisiti dell' azione surrogatoria, e che la relativa decisione puo' essere legittimamente determinata dalla inopponibilita' al creditore istante di taluni fatti impeditivi o estintivi, dalla inammissibilita' di taluni mezzi istruttori e dalla generalizzata previsione di una ficta confessio, si perviene alla constatazione che la funzione di detto processo non e' quella di attuare la tutela giurisdizionale del diritto del debitore nei confronti del terzo, ma piu' semplicemente di accertare la legittimita', in relazione al suo oggetto, della esecuzione forzata promossa dal creditore pignorante. Ne consegue che, in assenza di elementi che giustifichino una interpretazione "evolutiva" della disposizione di cui al comma 1 dell' art. 548 c.p.c., deve ritenersi applicabile, anche dopo l' entrata in vigore della l. 11 agosto 1973 n. 533, il solo criterio del valore, con esclusione quindi della competenza funzionale del pretore.
art. 548 c.p.c. art. 549 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 547 c.p.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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