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154132
IDG840510116
84.05.10116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gustavo Olivieri
Verso il superamento del principio di specialita' nella tutela dei marchi d' impresa?
nota a Cass. sez. I 24 marzo 1983, n. 2060
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 2, pt. 2, pag. 541-550
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D31122
L' A. registra la prima, esplicita, adesione della Corte di Cassazione alla teoria del marchio celebre, o di alta rinomanza. Le ragioni sulle quali egli fonda i motivi del proprio dissenso dai principi enunciati nella decisione esaminata riguardano non solo l' utilizzazione che il Collegio ha fatto, nella specie, della teoria del marchio celebre, ma anche, piu' in generale, la validita' ed utilita' applicativa della stessa. Quanto alla prima, si fa presente che la Cassazione, in aperto contrasto con dottrina e giurisprudenza anteriore, ha ritenuto di poter attribuire al marchio celebre una funzione di garanzia di qualita'. Le riserve maggiori riguardano, pero', le basi stesse della teoria: si sottolinea, in primo luogo, la indeterminatezza della nozione stessa di marchio celebre che, per esplicita ammissione dei suoi elaboratori, "sfugge ad ogni sforzo di delimitazione a priori" (Guglielmetti), e poi che, se il privilegio da accordare ai marchi celebri si giustifica in ragione dell' accresciuto pericolo di confusione cui essi darebbero vita tale privilegio non ha motivo di esistere. Analogo pericolo si produce, infatti, in presenza di marchi di imprese cosi' dette "giganti", la cui produzione abbraccia settori merceologici assai diversi, nonche' di marchi adottati da grandi imprese di distribuzione. Ma la tendenza alla diversificazione della produzione rientra nelle possibili scelte di politica aziendale che ciascuna impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni, puo' adottare in vista di una maggiore produttvita' e di una migliore ripartizione dei rischi. Pertanto, delle due l' una: o si ammette una tutela incondizionata del marchio "tout court", al di la' di ogni rapporto concorrenziale, o si ritorna a valutare l' affinita' in base ai tradizionali criteri abbandonando il criterio dei "prevedibili sviluppi dell' attivita' aziendale". L' A. ritiene che la seconda alternativa sia quella corretta in quanto l' unica compatibile con il principio di specialita' vigente in materia. Accogliendo la prima si darebbe vita, infatti, ad un potenziale monopolio sulla parola o figura oggetto del marchio. Riserve vengono, inoltre, avanzate sulla trasposizione ed applicazione automatica del concetto di marchio celebre a fattispecie diverse dalla confondibilita' tra segni, per la cui valutazione era stato formulato. In particolare, si sottolinea l' uso indiscriminato che di esso la Corte fa ai fini dell' applicabilita' dell' art. 42, n. 3 legge sui marchi e della sussistenza o meno del preuso, giungendo in tal modo a conseguenze pratiche difficilmente condivisibili.
art. 2564 c.c. art. 2598 c.c. art. 14 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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