| L' A. registra la prima, esplicita, adesione della Corte di
Cassazione alla teoria del marchio celebre, o di alta rinomanza. Le
ragioni sulle quali egli fonda i motivi del proprio dissenso dai
principi enunciati nella decisione esaminata riguardano non solo l'
utilizzazione che il Collegio ha fatto, nella specie, della teoria
del marchio celebre, ma anche, piu' in generale, la validita' ed
utilita' applicativa della stessa. Quanto alla prima, si fa presente
che la Cassazione, in aperto contrasto con dottrina e giurisprudenza
anteriore, ha ritenuto di poter attribuire al marchio celebre una
funzione di garanzia di qualita'. Le riserve maggiori riguardano,
pero', le basi stesse della teoria: si sottolinea, in primo luogo, la
indeterminatezza della nozione stessa di marchio celebre che, per
esplicita ammissione dei suoi elaboratori, "sfugge ad ogni sforzo di
delimitazione a priori" (Guglielmetti), e poi che, se il privilegio
da accordare ai marchi celebri si giustifica in ragione dell'
accresciuto pericolo di confusione cui essi darebbero vita tale
privilegio non ha motivo di esistere. Analogo pericolo si produce,
infatti, in presenza di marchi di imprese cosi' dette "giganti", la
cui produzione abbraccia settori merceologici assai diversi, nonche'
di marchi adottati da grandi imprese di distribuzione. Ma la tendenza
alla diversificazione della produzione rientra nelle possibili scelte
di politica aziendale che ciascuna impresa, indipendentemente dalle
sue dimensioni, puo' adottare in vista di una maggiore produttvita' e
di una migliore ripartizione dei rischi. Pertanto, delle due l' una:
o si ammette una tutela incondizionata del marchio "tout court", al
di la' di ogni rapporto concorrenziale, o si ritorna a valutare l'
affinita' in base ai tradizionali criteri abbandonando il criterio
dei "prevedibili sviluppi dell' attivita' aziendale". L' A. ritiene
che la seconda alternativa sia quella corretta in quanto l' unica
compatibile con il principio di specialita' vigente in materia.
Accogliendo la prima si darebbe vita, infatti, ad un potenziale
monopolio sulla parola o figura oggetto del marchio. Riserve vengono,
inoltre, avanzate sulla trasposizione ed applicazione automatica del
concetto di marchio celebre a fattispecie diverse dalla
confondibilita' tra segni, per la cui valutazione era stato
formulato. In particolare, si sottolinea l' uso indiscriminato che di
esso la Corte fa ai fini dell' applicabilita' dell' art. 42, n. 3
legge sui marchi e della sussistenza o meno del preuso, giungendo in
tal modo a conseguenze pratiche difficilmente condivisibili.
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