| 154134 | |
| IDG840510118 | |
| 84.05.10118 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Papaleoni Marco
| |
| Profili di discrezionalita' nell' inquadramento dei lavoratori:
problemi applicativi
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. lav. 11 marzo 1983 n. 1824
| |
| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 2, pt. 1, pag. 555-557
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D7449
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dopo aver ricordato i principi acquisiti nella giurisprudenza in
ordine ai criteri cui il giudice deve attenersi ai fini del corretto
inquadramento del prestatore di lavoro subordinato, l' A. affronta la
problematica della rilevanza giuridica di clausole contrattuali
collettive condizionati l' attribuzione di particolari livelli, all'
interno di una qualifica determinata, ad una manifestazione di
volonta', unilaterale e discrezionale, del datore di lavoro. Dopo
aver ricordato, altresi', i principi espressi al riguardo da una
consolidata giurisprudenza che aveva riconosciuto la preminenza
riservata in materia alla regolamentazione di fonte contrattuale, l'
A. sottolinea la portata innovativa della sentenza della Suprema
Corte 11 marzo 1983, n. 1824, con la quale e stata dichiarata la
nullita' di tali clausole contratt uali, in quanto viziate da un
eccessivo margine di discrezionalita'. Conclusivamente l' A. rileva
come il principio cosi' espresso dalla Suprema Corte, crei non
indifferneti problemi praticativi, attesa la difficolta' di
individuare un obiettivo criterio applicativo, considerato che la
soluzione proposta dalla Suprema Corte finisce con sostituir la
discrezionalita' del datore di lavoro, pur sempre soggetta al ctrollo
sindacale, con quello del giudice.
| |
| art. 36 Cost.
art. 2095 c.c.
art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
| |
| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
| |