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154135
IDG840510119
84.05.10119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pazzaglia Alessandro
Clausola "simul stabunt simul cadent", nomina dei nuovi amministratori ed eccesso di potere
nota a App. Milano 27 settembre 1983
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 2, pt. 1, pag. 572-576
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D312202; D312203
Dopo un breve esame dello stato della dottrina e della guirisprudenza sulla validita' della clausula "simul stabunt simul cadent", viene presa in esame la questione dell' annullabilita', per eccesso di potere, o eventualmente per altro vizio, della deliberazione assembleare con la quale la maggioranza, in sede di rinnovo del consiglio d' amministrazione, aveva ridotto il numero degli amministratori, escludendone quelli che, nella precedente composizione dell' organo, erano espressione della minoranza. Vengono distinti, perche' autonomi e differenti, il vizio di conflitto d' interessi, il vizio di attivita' fraudolenta ed il vizio di eccesso di potere in senso proprio. A parte il primo caso, si esprime l' opinione che la nozione di eccesso di potere non sia trasferibile, dal diritto amministrativo al diritto privatistico-societario. Si ritiene che, allorquando la delibera assembleare sia diretta a violare diritti inderogabili dei soci, di partecipazione e patrimoniali, essa sia invalida come atto in frode alla legge. Si prende infine brevemente in esame, per escluderlo, il diritto al risarcimento del danno dell' amministratore non dimissionario, decaduto in dipendenza della clausola "simul stabunt simul cadent".
art. 2377 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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