| Dopo un breve esame dello stato della dottrina e della guirisprudenza
sulla validita' della clausula "simul stabunt simul cadent", viene
presa in esame la questione dell' annullabilita', per eccesso di
potere, o eventualmente per altro vizio, della deliberazione
assembleare con la quale la maggioranza, in sede di rinnovo del
consiglio d' amministrazione, aveva ridotto il numero degli
amministratori, escludendone quelli che, nella precedente
composizione dell' organo, erano espressione della minoranza. Vengono
distinti, perche' autonomi e differenti, il vizio di conflitto d'
interessi, il vizio di attivita' fraudolenta ed il vizio di eccesso
di potere in senso proprio. A parte il primo caso, si esprime l'
opinione che la nozione di eccesso di potere non sia trasferibile,
dal diritto amministrativo al diritto privatistico-societario. Si
ritiene che, allorquando la delibera assembleare sia diretta a
violare diritti inderogabili dei soci, di partecipazione e
patrimoniali, essa sia invalida come atto in frode alla legge. Si
prende infine brevemente in esame, per escluderlo, il diritto al
risarcimento del danno dell' amministratore non dimissionario,
decaduto in dipendenza della clausola "simul stabunt simul cadent".
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