| Ha affermato il Tribunale di Monza che ove un coniuge, soggetto al
regime legale della comunione dei beni, stipuli -come promissario
acquirente- un preliminare di compravendita espressamente dichiarando
di agire in nome della "comunione", l' altro coniuge, non partecipe
all' atto, e' legittimato ad agire, contro il promissario venditore,
ex art. 2932 c.c.. L' A. critica tale pronuncia osservando, in
sintesi, da un lato, che gli effetti dell' acquisto compiuto da un
coniuge soggetto al regime legale, senza la partecipazione dell'
altro, sono sempre gli stessi, a prescindere dalle dichiarazioni
rese, posto che la "comunione" non e' un soggetto di diritto, ne' un
patrimonio separato, dall' altro che i diritti di obbligazione non
sono, ex art. 177 c.c. lett. a), oggetto di comunione, tra i coniugi,
per cui sotto nessun profilo poteva affermarsi, nella specie, la
legittimazione ad agire anche in capo al coniuge che non aveva
sottoscritto il preliminare d' acquisto.
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