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154136
IDG840510120
84.05.10120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Nota a Trib. Monza 25 ottobre 1983
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 2, pt. 1, pag. 585-586
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
Ha affermato il Tribunale di Monza che ove un coniuge, soggetto al regime legale della comunione dei beni, stipuli -come promissario acquirente- un preliminare di compravendita espressamente dichiarando di agire in nome della "comunione", l' altro coniuge, non partecipe all' atto, e' legittimato ad agire, contro il promissario venditore, ex art. 2932 c.c.. L' A. critica tale pronuncia osservando, in sintesi, da un lato, che gli effetti dell' acquisto compiuto da un coniuge soggetto al regime legale, senza la partecipazione dell' altro, sono sempre gli stessi, a prescindere dalle dichiarazioni rese, posto che la "comunione" non e' un soggetto di diritto, ne' un patrimonio separato, dall' altro che i diritti di obbligazione non sono, ex art. 177 c.c. lett. a), oggetto di comunione, tra i coniugi, per cui sotto nessun profilo poteva affermarsi, nella specie, la legittimazione ad agire anche in capo al coniuge che non aveva sottoscritto il preliminare d' acquisto.
art. 2932 c.c. art. 177 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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