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| IDG840510124 | |
| 84.05.10124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ulisse Gianfrancesco
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| Spunti per la caducazione dei limiti iniqui della disciplina
legislativa sulla rivalutazione automatica dei crediti di lavoro
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 2, pt. 2, pag. 78-83
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| D74493; D14354
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| La l. 11 agosto 1973 n. 533, che ha sostituito il tit. IV del libro
secondo del codice di procedura civile e che quindi e' composta di
norme di carattere processuale dirette a disciplinare le controversie
in materia di lavoro, contiene anche una norma di carattere
sostanziale oggetto da sempre di vivaci contrasti in campo
giurisprudenziale. Trattasi dell' art. 429 capoverso II chencisce la
rivalutazione automatica dei crediti di lavoro nel senso di rendere
di per se' rilevante la svalutazione monetaria. La ratio dell' art.
429 citato e' quella di rafforzare la tutela del lavoratore di fronte
alle possibili intenzioni speculative del datore di lavoro. L'
incongruenza e' stata pero' nell' aver limitato l' ambito di
applicazione della nuova normativa ai soli rapporti di lavoro di
natura privatistica escludendo la rivalutazione automatica dei
crediti di lavoro quando questi siano vantati nei confronti di enti
pubblici non economici. Nonostante le penetranti critiche mosse alla
legittimita' di tali limiti della normativa de qua, la Corte
Costituzionale ne ha escluso la fondatezza con la sentenza n. 43 del
1977 e da ultimo con sentenza n. 71 del 1981 avendo ritenuto
involontario l' eventuale ritardo nella liquidazione dei crediti di
lavoro dei dipendenti pubblici. Ebbene sembra ora potersi affermare
che le motivazioni della Corte Costituzionale siano state poste in
crisi proprio dal legislatore che con la l. n. 741 del 1981 ha tra l'
altro sancito la rivalutazione di ufficio dei crediti degli
appaltatori di opere pubbliche dovendosi prescindere dalla causa
generatrice del ritardo nella loro liquidazione. Tale principio e'
innovativo e annienta per l' ordine di grandezza delle cifre in
giuoco le motivazioni e le preoccupazioni della Corte Costituzionale.
Cosi' una volta affermata ope legis l' operativita' nei confronti
della Pubblica Amministrazione del meccanismo della rivalutazione
automatica dee obbligazioni pecuniarie, che per sua natura prescinde
da ogni indagine sulle cause generatrici del ritardo nell'
adempimento, senza riguardi per l' inerzia istituzionale della
Pubblica Amministrazione, risulta ingiustificata la discriminazione
tra dipendenti pubblici e privati per l' applicazione dell' art. 49
comma 2 accomunati dalla medesima esigenza di mantenere in termini
reali il valore delle somme ad essi dovute dai rispettivi datori di
lavoro. A seguito di tali innovazioni legislative nessun riguardo e'
piu' consentito verso le esignze contabili della Pubblica
Amministrazione, quel riguardo che cimbra essere stato alla base
delle decisioni della Corte Costituzione. Inoltre si consideri che i
dipendenti pubblici reclamando la rivutazione automatica dei loro
crediti di lavoro non chiedono che il soccorso di uno strumento
repristinatorio diretto cioe' a tutelarli dagli effetti devastanti
dell' inflazione, se cosi' e' si deve convenire che la posizione dei
dipendenti pubblici e' meritevole di tutela almeno quanto quella
degli appaltatori di opere pubbliche.
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| art. 429 comma 2 l. 11 agosto 1973, n. 533
l. 10 dicembre 1981, n. 741
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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