Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


154140
IDG840510124
84.05.10124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ulisse Gianfrancesco
Spunti per la caducazione dei limiti iniqui della disciplina legislativa sulla rivalutazione automatica dei crediti di lavoro
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 2, pt. 2, pag. 78-83
D74493; D14354
La l. 11 agosto 1973 n. 533, che ha sostituito il tit. IV del libro secondo del codice di procedura civile e che quindi e' composta di norme di carattere processuale dirette a disciplinare le controversie in materia di lavoro, contiene anche una norma di carattere sostanziale oggetto da sempre di vivaci contrasti in campo giurisprudenziale. Trattasi dell' art. 429 capoverso II chencisce la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro nel senso di rendere di per se' rilevante la svalutazione monetaria. La ratio dell' art. 429 citato e' quella di rafforzare la tutela del lavoratore di fronte alle possibili intenzioni speculative del datore di lavoro. L' incongruenza e' stata pero' nell' aver limitato l' ambito di applicazione della nuova normativa ai soli rapporti di lavoro di natura privatistica escludendo la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro quando questi siano vantati nei confronti di enti pubblici non economici. Nonostante le penetranti critiche mosse alla legittimita' di tali limiti della normativa de qua, la Corte Costituzionale ne ha escluso la fondatezza con la sentenza n. 43 del 1977 e da ultimo con sentenza n. 71 del 1981 avendo ritenuto involontario l' eventuale ritardo nella liquidazione dei crediti di lavoro dei dipendenti pubblici. Ebbene sembra ora potersi affermare che le motivazioni della Corte Costituzionale siano state poste in crisi proprio dal legislatore che con la l. n. 741 del 1981 ha tra l' altro sancito la rivalutazione di ufficio dei crediti degli appaltatori di opere pubbliche dovendosi prescindere dalla causa generatrice del ritardo nella loro liquidazione. Tale principio e' innovativo e annienta per l' ordine di grandezza delle cifre in giuoco le motivazioni e le preoccupazioni della Corte Costituzionale. Cosi' una volta affermata ope legis l' operativita' nei confronti della Pubblica Amministrazione del meccanismo della rivalutazione automatica dee obbligazioni pecuniarie, che per sua natura prescinde da ogni indagine sulle cause generatrici del ritardo nell' adempimento, senza riguardi per l' inerzia istituzionale della Pubblica Amministrazione, risulta ingiustificata la discriminazione tra dipendenti pubblici e privati per l' applicazione dell' art. 49 comma 2 accomunati dalla medesima esigenza di mantenere in termini reali il valore delle somme ad essi dovute dai rispettivi datori di lavoro. A seguito di tali innovazioni legislative nessun riguardo e' piu' consentito verso le esignze contabili della Pubblica Amministrazione, quel riguardo che cimbra essere stato alla base delle decisioni della Corte Costituzione. Inoltre si consideri che i dipendenti pubblici reclamando la rivutazione automatica dei loro crediti di lavoro non chiedono che il soccorso di uno strumento repristinatorio diretto cioe' a tutelarli dagli effetti devastanti dell' inflazione, se cosi' e' si deve convenire che la posizione dei dipendenti pubblici e' meritevole di tutela almeno quanto quella degli appaltatori di opere pubbliche.
art. 429 comma 2 l. 11 agosto 1973, n. 533 l. 10 dicembre 1981, n. 741
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



Ritorna al menu della banca dati