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154147
IDG840510131
84.05.10131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mosca Domenico
Sull' equiparabilita' della scadenza del termine illegittimo al licenziamento
nota a Cass. sez. lav. 5 marzo 1983, n. 1646
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 3, pt. 2, pag. 881-883
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D734; D74700
L' A. rileva preliminarmente che con la sentenza n. 1646 del 1983 la Suprema Corte esclude con estrema chiarezza che nell' ipotesi d scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro possa trovare applicazione l' art. 6 l. n. 604 del 1966 che prevede il termine di decadenza di 60 giorni per l' impugnativa del licenziamento. Il principio enunciato in sentenza viene condiviso dall' A. e per la diversita' di ordine strutturale esistente tra l' ipotesi della scadenza del termine illegittimo e l' ipotesi del licenziamento e perche' sarebbe estremamente difficoltoso individuare, nel caso di successive assunzioni a termine fraudolento, il momento da cui far decorrere il termine di decadenza. Rileva, infine, l' A. che tale termine decorre dalla comunicazione per iscritto del licenziamento, comunicazione che, nell' ipotesi in esame, non puo' ritenersi sussistente. L' A., nel rigettare le tesi dell' equiparabilita' della scadenza del termine illegittimo al licenziamento, rileva tuttavia che in tal modo da un lato il datore di lavoro puo' essere sottoposto senza limiti di tempo all' impugnativa del termine e dall' altro il lavoratore non puo' fruire della tutela prevista dall' art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Mentre sul primo punto l' A., pur ritenendo apprezzabili le soluzioni indicate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, considera opportuno un intervento legisaltivo, sul secondo punto assume che il lavoratore illegittimamente estromesso dall' azienda appare sufficientemente tutelato con il riconoscimento del diritto di riprendere il posto o, in mancanza, del diritto al risarcimento del danno o, meglio, alla retribuzione.
art. 2 l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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