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154162
IDG840600060
84.06.00060 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Il riporto bancario e il riporto-proroga di fronte al fallimento
Vita not., an. 35 (1983), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 372-379
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31703
Riconosciuto con una certa facilita' che il riporto bancario rientra nella disciplina dell' art. 76 l. fall., l' A. osserva che qualche perplessita' puo' aversi in ordine a quei riporti che consentono di prorogare la scadenza nel tempo di un altro contratto a termine, in genere avente per oggetto titoli di credito. Riferisce l' A. l' esistenza di una dottrina che e' restia a considerare tali riporti nel senso tradizionale, affermando che si tratta di una diversa fattispecie negoziale nei confronti di quella tipica. Tale dottrina e' confutata dall' A. che parla del riporto - proroga nelle sue due specie di riporto proroga diretto riporto proroga indiretto. Conclude riconoscendo che il riporto - proroga, nelle sue due forme e' essenzialmente un riporto, cioe' un vero e proprio contratto a termine, e come tale esso non puo' essere regolato che dagli artt. 1548 e segg. cod. civ. e percio' in caso di fallimento, resta soggetto alla disciplina dell' art. 76 l. fall..
art. 76 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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