| Il fine che si persegue, attraverso un breve approfondimento delle
origini del richiamo costituzionale dei Patti Lateranensi (Art. 7,
comma 2, Cost.), e' la verifica del generale problema del rapporto
continuita'-rottura tra vecchio e nuovo ordinamento giuridico
italiano sul piano specifico del sistema di relazioni tra Stato e
Chiesa cattolica adottato dalla Carta repubblicana. Un sistema che ha
congelato gli Accordi stipulati nel 1929 dal regime fascita
conferendo loro una rilevanza costituzionale formale senza precedenti
nella legislazione del 1929. Ripercorrendo le tappe di una
persistente tendenza a "rinforzare" la legislazione, unilaterale o di
derivazione pattizia, in materia di rapporti Stato-Chiesa - dalla
legge delle guarentigie alle attribuzioni del Gran Consiglio del
Fascismo in tale materia, dagli orientamenti della dottrina alla
elaborazione di alcuni schemi di "Carta fondamentale" o dei principi
generali dell' ordinamento giuridico fascista-, se ne individua il
punto di arrivo nel "progetto" di Carta Costituzionale della
Repubblica Sociale Italiana redatto da C. A. Biggini e rivisto
personalmente da Mussolini, il cui testo e' stato solo recentemente
ritrovato. Dall' esame di tale progetto dal punto di vista del
fattore religioso, dell' esercizio del culto e della normativa di
derivazione lateranense si puo' rilevare che il principio - che
verra' poi accolto nella Costituzione della Repubblica democratica -
del richiamo costituzionale del sistema concordatario fondato sul
Trattato e sul concordato del 1929 era posto alla base del disegno
costituzionale di Salo' in tema di rapporti tra Stato e Chiesa.
Attraverso, inoltre, l' analisi di alcune idee e programmi delineati
tra i ricostituiti partiti politici e di alcune delle proposte
avanzate in sede di Assemblea Costituente emergono significative
analogie con le proproste elaborate per la Carta di Salo'. Il
problema storico dell' art. 7 della Costituzione appare, quindi, del
tutto aperto sia sotto il profilo della continuita' giuridica tra
vecchio e nuovo Statuto, sia sotto quello dell' inserimento nel
tessuto statutario di un corpo di norme inequivocabilmente "datate"
ed estranee ai valori costituzionalizzati nel 1947.
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