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Documento


156393
IDG841200303
84.12.00303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Margiotta Broglio Francesco
La rilevanza costituzionale dei Patti Lateranensi tra ordinamento giuridico fascista e Carta repubblicana
Riv. trim. dir. pubbl., an. 33 (1983), fasc. 4, pag. 1332-1346
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D943
Il fine che si persegue, attraverso un breve approfondimento delle origini del richiamo costituzionale dei Patti Lateranensi (Art. 7, comma 2, Cost.), e' la verifica del generale problema del rapporto continuita'-rottura tra vecchio e nuovo ordinamento giuridico italiano sul piano specifico del sistema di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica adottato dalla Carta repubblicana. Un sistema che ha congelato gli Accordi stipulati nel 1929 dal regime fascita conferendo loro una rilevanza costituzionale formale senza precedenti nella legislazione del 1929. Ripercorrendo le tappe di una persistente tendenza a "rinforzare" la legislazione, unilaterale o di derivazione pattizia, in materia di rapporti Stato-Chiesa - dalla legge delle guarentigie alle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo in tale materia, dagli orientamenti della dottrina alla elaborazione di alcuni schemi di "Carta fondamentale" o dei principi generali dell' ordinamento giuridico fascista-, se ne individua il punto di arrivo nel "progetto" di Carta Costituzionale della Repubblica Sociale Italiana redatto da C. A. Biggini e rivisto personalmente da Mussolini, il cui testo e' stato solo recentemente ritrovato. Dall' esame di tale progetto dal punto di vista del fattore religioso, dell' esercizio del culto e della normativa di derivazione lateranense si puo' rilevare che il principio - che verra' poi accolto nella Costituzione della Repubblica democratica - del richiamo costituzionale del sistema concordatario fondato sul Trattato e sul concordato del 1929 era posto alla base del disegno costituzionale di Salo' in tema di rapporti tra Stato e Chiesa. Attraverso, inoltre, l' analisi di alcune idee e programmi delineati tra i ricostituiti partiti politici e di alcune delle proposte avanzate in sede di Assemblea Costituente emergono significative analogie con le proproste elaborate per la Carta di Salo'. Il problema storico dell' art. 7 della Costituzione appare, quindi, del tutto aperto sia sotto il profilo della continuita' giuridica tra vecchio e nuovo Statuto, sia sotto quello dell' inserimento nel tessuto statutario di un corpo di norme inequivocabilmente "datate" ed estranee ai valori costituzionalizzati nel 1947.
art. 7 Cost.
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