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Documento


156402
IDG841200312
84.12.00312 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conso Giovanni
Nota a Cons. Stato 26 giugno 1981, n. 291
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 3, pt. 3A, pag. 80-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306
L' A. osserva che, ad una parte della giurisprudenza, richiamata nella nota, secondo la quale ai fini della decorrenza del termine per l' impugnazione l' intervenuto controllo di un provvedimento non determina alcuna presunzione di conoscenza da parte dei destinatari circa il contenuto dell' atto controllato, si contrappone l' orientamento di cui alla massima in rassegna secondo cui il termine per l' impugnativa degli atti soggetti ad approvazione decorre dalla data di quest' ultima per le persone non specificamente indicate negli atti stessi, le quali sono tenute ad usare la necessaria diligenza per venire a conoscenza della data di approvazione, allo scopo di presentare tempestivamente ricorso giurisdizionale. Rileva, quindi, come questo secondo indirizzo renda estremamente difficile l' esercizio del diritto di difesa.
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