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Documento


156433
IDG841200343
84.12.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vidiri Guido
Note sulla "riproponibilita'" del ricorso ex art. 700 c.p.c. e sul difetto di giurisdizione dell' A.G.O. a sospendere l' esecuzione esattoriale
nota a ord. Pret. Vizzini 1 dicembre 1981
Giur. merito, an. 1400 (1982), fasc. 6, pt. 3, pag. 1332-1339
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21804; D44022
L' A. prende lo spunto dall' ordinanza annotata per svolgere alcune considerazioni sull' art. 700 c.p.c., rilevando, in linea generale, come l' ambito applicativo di tale norma si sia venuto progressivamente ampliando a causa della durata, spesso eccessiva,i giudizi ordinari. In particolare rileva che i Pretore di Vizzini ha in primo luogo osservato che il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., non essendo suscettibile di formare la cosa giudicata, non impedisce la riproponibilita' della richiesta della tutela atipica "sia deducendo nuove argomentazioni o nuove circostanze, sia sollecitando semplicemente al giudice una diversa valutazione delle circostanze e delle argomentazioni gia' a lui sottoposte con il precedente ricorso".
art. 700 c.p.c. art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
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