| L' A. esamina la legge n. 94 del 1982 nel suo complesso, con
particolare riferimento pero' all' ambito di applicazione dell' art.
6 della stessa. Osserva che secondo una interpretazione sotto certi
aspetti letterale della norma in questione, i tipi di intervento
possibili, al di fuori dell' ambito del programma pluriennale di
attuazione, dovrebbero essere esclusivamente quelli relativi all'
edilizia abitativa, con esclusione, quindi, degli insediamenti
totalmente o parzialmente destinati ad attivita' produttive o
commerciali. All' opposto, secondo una tesi meno restrittiva,
parrebbe non doversi escludere, dall' ambito di applicazione della
legge in esame, gli insediamenti, in tutto o in parte, aventi
destinazione commerciale. Precisato cosi' il problema, l' A. svolge
alcune considerazioni in merito, pervenendo alla conclusione che non
pare logico ritenere che utilizzando la dizione edilizia residenziale
il legisaltore della legge n. 94 del 1982 abbia inteso escludere gli
insediamenti commerciali che sono invece previsti nei piani di
edilizia residenziale pubblica.
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