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| IDG841200362 | |
| 84.12.00362 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mengoli Giancarlo
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| Sul limite del potere di pinificazioen urbanistica
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| Riv. giur. edil., an. 26 (1983), fasc. 4, pt. 2, pag. 313-333
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1823
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| Prospettando il problema trattato l' A. osserva che la "legge sui
suoli edificabili" (n. 10 del 1977) ha posto in evidenza una serie di
problemi, o meglio un problema che si articola e si mostra in
svariati aspetti, tutti derivanti dalla stessa radice: la tendenza
generale della (scienza) urbanistica alla pianificazione definibile
come politica ("comprehensive planning") in quanto riunisce in se
tutti gli aspetti della vita umana esistente sul territorio preso in
esame. Illustra perche' l' urbanistica venga definita dagli urbanisti
"scienza totale" e perche' fine generale della pianificazione
urabanistica, nella concezione dominante, sia "il buon uso del
territorio". Esamina, quindi, le conseguenze che derivano da una tale
visione dell' urbanistica, ed i settori o i mezzi attraverso i quali
la pianificazione totale o totalitaria si realizza, e cioe' la
pianificazione qualitativa o zonizzazione e la pianificazione
quantitativa. Cerca infine di individuare i limiti del potere di
pianificazione urbanistica derivanti dall' ordinamento vigente e la
compatibilita' di tale potere con i diritti di liberta' sanciti dalla
Costituzione. Conclude osservando che l' imponente sviluppo della
normativa urbanistica, ma piu' ancora, nella prassi, degli atti di
pianificazione, ha portato alla collisione evidente tra attivita' di
pianificazione e sfera delle liberta' individuali, eliminando il
concetto di individuo, considerato soltanto come oggetto organizzato
o da organizzare, non dotato di volonta' propria (liberta').
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| art. 117 Cost.
l. 17 agosto 1942, n. 1150
l. 28 gennaio 1977, n. 10
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