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156452
IDG841200362
84.12.00362 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mengoli Giancarlo
Sul limite del potere di pinificazioen urbanistica
Riv. giur. edil., an. 26 (1983), fasc. 4, pt. 2, pag. 313-333
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1823
Prospettando il problema trattato l' A. osserva che la "legge sui suoli edificabili" (n. 10 del 1977) ha posto in evidenza una serie di problemi, o meglio un problema che si articola e si mostra in svariati aspetti, tutti derivanti dalla stessa radice: la tendenza generale della (scienza) urbanistica alla pianificazione definibile come politica ("comprehensive planning") in quanto riunisce in se tutti gli aspetti della vita umana esistente sul territorio preso in esame. Illustra perche' l' urbanistica venga definita dagli urbanisti "scienza totale" e perche' fine generale della pianificazione urabanistica, nella concezione dominante, sia "il buon uso del territorio". Esamina, quindi, le conseguenze che derivano da una tale visione dell' urbanistica, ed i settori o i mezzi attraverso i quali la pianificazione totale o totalitaria si realizza, e cioe' la pianificazione qualitativa o zonizzazione e la pianificazione quantitativa. Cerca infine di individuare i limiti del potere di pianificazione urbanistica derivanti dall' ordinamento vigente e la compatibilita' di tale potere con i diritti di liberta' sanciti dalla Costituzione. Conclude osservando che l' imponente sviluppo della normativa urbanistica, ma piu' ancora, nella prassi, degli atti di pianificazione, ha portato alla collisione evidente tra attivita' di pianificazione e sfera delle liberta' individuali, eliminando il concetto di individuo, considerato soltanto come oggetto organizzato o da organizzare, non dotato di volonta' propria (liberta').
art. 117 Cost. l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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