| L' A. rileva lo scarso interesse dimostrato dalla dottrina circa il
ruolo della Corte dei Conti in sede di tutela ambientale e, piu'
genericamente, in sede di tutela dei c.d. interessi diffusi. Rileva
inoltre come la sfiducia nelle istituzioni porti i gruppi e le
associazioni a chiedere la tutela dei beni culturali e ambientali,
quali interessi collettivi e diffusi, senza tener conto della
inadeguatezza di un tale tipo di tutela che e' affidata in prime cure
alla Pubblica Amministrazione, e che, per tutelare l' ambiente
occorre innanzi tutto un controllo giurisdizionale della Pubblica
Amministrazione e sul comportamento dei pubblici poteri. Accenna
quindi alla giurisdizione contabile come strumento di controllo
giurisdizionale sul comportamento dei pubblici poteri, osservando
come l' inserimento della giurisdizione contabile nel quadro generale
delle varie giurisdizioni offra nuovi strumenti per la tutela
ambientale e non incida, ne' tanto meno si sostituisca, agli
strumenti offerti dalle altre giurisdizioni; in particolare l'
inibitoria resta all' iniziativa dei singoli ed e' affidata al
giudice ordiario, il tema del risarcimento del danno, invece, e'
rimesso alla competenza del giudice contable. Segnala l'
inadeguatezza della disciplina di cui agli artt. 2043 ss. c.c. per la
tutela del danno ambientale, che e' un danno pubblico, non un danno
individuale, e, quindi, va ristorato secondo la disciplina del
diritto pubblico come lesione di interesi umani collettivi, e quindi
come distruzione di utilita' pubbliche. Conclude osservando come l'
inserimento della giurisdizione contabile nel quadro delle
giurisdizioni non dia luogo a sovrapposizioni, ma copra un vuoto
lasciato libero dalle altre giurisdizioni.
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