| L' A. osserva come, fino a poco tempo fa, si riteneva che solo gli
agenti dell' amministrazione, singolarmente e personalmente
considerati, potessere essere assoggettati alla giurisdizione della
Corte dei Conti per rispondere del danno recato all' erario dalla
loro condotta dolosa o colposa, mentre non potesse essere esercitata
l' azione di responsabilita' nei confronti di una persona giuridica,
in rapporto di servizio con l' entificazione statale, per assoluta
carenza di legittimazione passiva. Tale tesi, osserva ancora l' A.,
e' stata sottoposta a revisione dal giudice contabile che in recenti
pronunce e' andato di contrario avviso ritenendo che l' azione di
responsabilita' spettante al Procuratore Generale della Corte dei
Conti, in ordine al danno materiale arrecato allo Stato, puo' essere
esercitata, ove ne ricorrano le condizioni di legge, nei confronti
dell' ente delegato, nella persona che abbia la legale
rappresentanza, e non nei confronti del funzionario dipendente che
abbia posto in essere l' attivita' esecutiva.
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