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156702
IDG840510145
84.05.10145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carbone Paolo
Brevi considerazioni circa il valore probatorio del certificato di ultimazione di lavori
nota a Cass. sez. I 18 ottobre 1983, n. 6108
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 4, pt. 1, pag. 1188-1192
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1824; D1213
L' A., prendendo le mosse dalla sentenza della Corte di Cassazione 18 ottobre 1983, n. 6108- ampiamente condivisa- approfondisce l' indagine e giunge ad esaminare quale sia la natura ed il valore probatorio del c.d. certificato di ultimazione dei lavori. Sulla base della rielaborazione della nozione di certificato effettuata dalla dottrina, l' A. perviene a classificare il verbale di ultimazione dei lavori nel novero delle c.d. certificazioni improprie, espressione con la quale si indicano quegli atti che costituiscono una attivita' di accertamento compiuta, prima della loro emanazione, da pubbliche autorita' o da soggetti ad essa equiparati. Tali atti non sono destinati a fare pubblica fede. Da tale inquadramento, deriva che il c.d. certificato di ultimazione dei lavori non e' configurabile quale atto pubblico poiche', come emerge da una analisi sistematica delle norme, non e' volto a precostituire certezza legale. Una siffatta configurazione e' peraltro esclusa anche in ragione del fatto che la fonte del documento, il direttore dei lavori, non puo' -in base ad una indagine circa i suoi poteri- essere considerato pubblico ufficiale. Tutto cio' comporta che, al fine di provare la effettiva data di ultimazione dei lavori, non occorre la querela di falso ma, poiche' l' impugnativa attiene solo alla veridicita' della dichiarazione proveniente dall' appaltatore e recepita dal direttore dei lavori, non c' e' presclusione alla ammissione della prova testimoniale.
art. 10 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 62 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 29 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063 art. 2721 c.c. art. 2722 c.c. art. 2723 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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