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| IDG840510145 | |
| 84.05.10145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carbone Paolo
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| Brevi considerazioni circa il valore probatorio del certificato di
ultimazione di lavori
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| nota a Cass. sez. I 18 ottobre 1983, n. 6108
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 4, pt. 1, pag. 1188-1192
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D1824; D1213
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| L' A., prendendo le mosse dalla sentenza della Corte di Cassazione 18
ottobre 1983, n. 6108- ampiamente condivisa- approfondisce l'
indagine e giunge ad esaminare quale sia la natura ed il valore
probatorio del c.d. certificato di ultimazione dei lavori. Sulla base
della rielaborazione della nozione di certificato effettuata dalla
dottrina, l' A. perviene a classificare il verbale di ultimazione dei
lavori nel novero delle c.d. certificazioni improprie, espressione
con la quale si indicano quegli atti che costituiscono una attivita'
di accertamento compiuta, prima della loro emanazione, da pubbliche
autorita' o da soggetti ad essa equiparati. Tali atti non sono
destinati a fare pubblica fede. Da tale inquadramento, deriva che il
c.d. certificato di ultimazione dei lavori non e' configurabile quale
atto pubblico poiche', come emerge da una analisi sistematica delle
norme, non e' volto a precostituire certezza legale. Una siffatta
configurazione e' peraltro esclusa anche in ragione del fatto che la
fonte del documento, il direttore dei lavori, non puo' -in base ad
una indagine circa i suoi poteri- essere considerato pubblico
ufficiale. Tutto cio' comporta che, al fine di provare la effettiva
data di ultimazione dei lavori, non occorre la querela di falso ma,
poiche' l' impugnativa attiene solo alla veridicita' della
dichiarazione proveniente dall' appaltatore e recepita dal direttore
dei lavori, non c' e' presclusione alla ammissione della prova
testimoniale.
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| art. 10 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
art. 62 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
art. 29 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
art. 2721 c.c.
art. 2722 c.c.
art. 2723 c.c.
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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