| Viene presa in primo luogo in esame la questione dell' interesse ad
agire in tema di umpugnazione di deliberazioni assembleari e, dopo
una panoramica sullo stato della giurisprudenza e della dottrina, si
approva l' indirizzo, del resto prevalente, secondo il quale il danno
puo' non rivestire natura patrimoniale, e risolversi nella lesione
dei diritti amministrativi del socio. Per quel che riguarda, invece,
le conseguenze, sulla deliberazione assembleare adottata, dei vizi di
convocazione, viene espressa, in contrasto con quanto ritenute nella
decisione annotata, l' opinione secondo la quale la convocazione da
parte di soggetto non legittimato comporta la mera annullabilita' e
non la nullita' della deliberazione stessa. Viene espresso dissenso
anche rispetto all' altro punto deciso dalla sentenza in esame: al
contrario di quanto sostenute nella pronuncia giurisdizionale, si
ritiene che l' avvenuto svincolo della cauzione dell' amministratore,
non accompagnato da contemporanee ed effettive assoggettatamente a
vincolo di altri titoli, equivalga a mancata prestazione della
cauzione stessa e comporti pertanto la decadenza dell'
amministratore. Dopo un breve cenno alla questione di pura specie
sulla decorrenza del termine trimestrale per l' impugnativa delle
deliberazioni assembleari, si passa all' esame dei poteri del
presidente dell' assemblea, in ordine alle verifiche occorrenti per
individuare i soggetti legittimati a partecipare e a votare. Tale
disamina si conclude nel senso che puo' escludersi dalla
partecipazione e dal voto colui che palesemente non e' titolare dei
relativi diritti, mentre non e' consentito indagare sulla validita'
sostanziale o non dei negozi traslativi dell' azione, in forza dei
quali il soggetto si presenti come legittimato. Da ultimo, si
approfondisce l' esame della questione, mai sopita, della validita' o
non del verbale c.d. sintetico, attraverso il quale sono documentate
le deliberazioni assembleari. Ricordato lo stato della
giurisprudenza, prima e dopo la fondamentale sentenza della
Cassazione del 1970, nonche' della dottrina, viene prestata adesione
all' orientamento favorevole alla legittimita' del verbale c.d.
sintetico, anche con riferimento agli spunti interpretativi
desumibili da una recente circolare della CONSOB.
| |