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Documento


156705
IDG840510148
84.05.10148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pazzaglia Alessandro
Questioni in tema di assemblea di S.P.A. e delle relative deliberazioni
nota a App. Milano 27 settembre 1983
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 4, pt. 1, pag. 1280-1286
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D312202
Viene presa in primo luogo in esame la questione dell' interesse ad agire in tema di umpugnazione di deliberazioni assembleari e, dopo una panoramica sullo stato della giurisprudenza e della dottrina, si approva l' indirizzo, del resto prevalente, secondo il quale il danno puo' non rivestire natura patrimoniale, e risolversi nella lesione dei diritti amministrativi del socio. Per quel che riguarda, invece, le conseguenze, sulla deliberazione assembleare adottata, dei vizi di convocazione, viene espressa, in contrasto con quanto ritenute nella decisione annotata, l' opinione secondo la quale la convocazione da parte di soggetto non legittimato comporta la mera annullabilita' e non la nullita' della deliberazione stessa. Viene espresso dissenso anche rispetto all' altro punto deciso dalla sentenza in esame: al contrario di quanto sostenute nella pronuncia giurisdizionale, si ritiene che l' avvenuto svincolo della cauzione dell' amministratore, non accompagnato da contemporanee ed effettive assoggettatamente a vincolo di altri titoli, equivalga a mancata prestazione della cauzione stessa e comporti pertanto la decadenza dell' amministratore. Dopo un breve cenno alla questione di pura specie sulla decorrenza del termine trimestrale per l' impugnativa delle deliberazioni assembleari, si passa all' esame dei poteri del presidente dell' assemblea, in ordine alle verifiche occorrenti per individuare i soggetti legittimati a partecipare e a votare. Tale disamina si conclude nel senso che puo' escludersi dalla partecipazione e dal voto colui che palesemente non e' titolare dei relativi diritti, mentre non e' consentito indagare sulla validita' sostanziale o non dei negozi traslativi dell' azione, in forza dei quali il soggetto si presenti come legittimato. Da ultimo, si approfondisce l' esame della questione, mai sopita, della validita' o non del verbale c.d. sintetico, attraverso il quale sono documentate le deliberazioni assembleari. Ricordato lo stato della giurisprudenza, prima e dopo la fondamentale sentenza della Cassazione del 1970, nonche' della dottrina, viene prestata adesione all' orientamento favorevole alla legittimita' del verbale c.d. sintetico, anche con riferimento agli spunti interpretativi desumibili da una recente circolare della CONSOB.
art. 2370 c.c. art. 2371 c.c. art. 2375 c.c. art. 2377 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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