| L' A. dopo avere esposto la disciplina normativa regolante le
concrete modalita' di godimento del riposo settimanale del prestatore
di lavoro subordinato, analizza le indicazioni applicative espresse
in materia dalla Corte Costituzionale. Attraverso l' analisi delle
fondamentali decisioni nn. 76/1962, 160/1967, 146/1971, 105/1972,
101/1975, 102/1976 e 23/1982 si puntualizzano i requisiti essenziali
fissati dalla Corte caratterizzanti la legittimita' dei regimi di
regolamentazione del riposo settimanale e identificati nella
insopprimibilita', irrinunciabilita' e consecutivita' del riposo, da
usufruire attraverso l' alternanza periodica caratterizzata dal
criterio della infungibilita' e non sovrapponibilita' con gli altri
tipi di riposo. Sulla base di queste premesse l' A. analizza quindi
la coeva evoluzione della giurisprudenza della Cassazione in materia,
con particolare riferimento ai principi ivi affermati della
necessaria cadenza entro il settimo giorno del riposo e del
trattamento dovuto in caso di inosevvarvanza di tale precetto. L' A.,
quindi, affronta la diretta analisi della sentenza della Suprema
Corte 25.5.1983, n. 3629 che, per l prima volta, ha affrontato la
particolare problematica connessa alegime di riposo a settupla
squadra. Sentenza, questa, caratterizzata da un particolare iter
processuale nell' ambito del quale era intervenuta la sentenza n. 23
del 1982 della Corte Costituzional che, nel contempo, era stata
preceduta da due decisioni della Suprma Corte (9.3.1981, n. 1331 e
2.2.1982 n. 622) nelle quali era escla la possibilita' di recuparare
i riposi settimanali non fruiti dopo 6 giorni di lavoro, cumulandone
2 consecutivi a conclusione di ogni ciclo di 7 settimane. La Suprema
Corte nella sentenza n. 3629983, richiamandosi a tali precedenti, ha
ritenuto che la corretta iterpretazione del disposto dell' art. 3
comma 3 della l. 22.2.1934, n. 370 richieda che lo schema di
turnazione debba consentire a ciascun lavoratore la possibilita' di
usufruire di distinti periodi consecutivi, tra loro autonomi, di
riposo giornaliero e settimanale. Pur prendendo atto della ormai
consolidata giurisprudenza acquisita sul piano del riposo
settimanale, l' A. solleva perplessita' in ordine all' affermata
possibilita', ammessa incidentalmente dalla stessa Suprema Corte di
distribuire il riposo giornaero "sia nel giorno che precede, che in
quello che segue le 24 ore di riposo settimanale". Secondo l' A.,
infatti, sembra quanto meno difficile sul piano logico ipotizzare che
il riposo possa essere assegnato e goduto "prima" della materiale
esecuzione della prestazione, atteso che il riposo giornaliero
persegue il fine istituzionale di ritemprare le energie spese e non
quello di accumularle in previsione del successivo dispendio.
| |