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156715
IDG840510158
84.05.10158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
Sul riposo settimanale a settupla squadra
nota a Cass. sez. lav. 25 maggio 1983, n. 3629
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 5, pt. 1, pag. 1606-1612
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D7442
L' A. dopo avere esposto la disciplina normativa regolante le concrete modalita' di godimento del riposo settimanale del prestatore di lavoro subordinato, analizza le indicazioni applicative espresse in materia dalla Corte Costituzionale. Attraverso l' analisi delle fondamentali decisioni nn. 76/1962, 160/1967, 146/1971, 105/1972, 101/1975, 102/1976 e 23/1982 si puntualizzano i requisiti essenziali fissati dalla Corte caratterizzanti la legittimita' dei regimi di regolamentazione del riposo settimanale e identificati nella insopprimibilita', irrinunciabilita' e consecutivita' del riposo, da usufruire attraverso l' alternanza periodica caratterizzata dal criterio della infungibilita' e non sovrapponibilita' con gli altri tipi di riposo. Sulla base di queste premesse l' A. analizza quindi la coeva evoluzione della giurisprudenza della Cassazione in materia, con particolare riferimento ai principi ivi affermati della necessaria cadenza entro il settimo giorno del riposo e del trattamento dovuto in caso di inosevvarvanza di tale precetto. L' A., quindi, affronta la diretta analisi della sentenza della Suprema Corte 25.5.1983, n. 3629 che, per l prima volta, ha affrontato la particolare problematica connessa alegime di riposo a settupla squadra. Sentenza, questa, caratterizzata da un particolare iter processuale nell' ambito del quale era intervenuta la sentenza n. 23 del 1982 della Corte Costituzional che, nel contempo, era stata preceduta da due decisioni della Suprma Corte (9.3.1981, n. 1331 e 2.2.1982 n. 622) nelle quali era escla la possibilita' di recuparare i riposi settimanali non fruiti dopo 6 giorni di lavoro, cumulandone 2 consecutivi a conclusione di ogni ciclo di 7 settimane. La Suprema Corte nella sentenza n. 3629983, richiamandosi a tali precedenti, ha ritenuto che la corretta iterpretazione del disposto dell' art. 3 comma 3 della l. 22.2.1934, n. 370 richieda che lo schema di turnazione debba consentire a ciascun lavoratore la possibilita' di usufruire di distinti periodi consecutivi, tra loro autonomi, di riposo giornaliero e settimanale. Pur prendendo atto della ormai consolidata giurisprudenza acquisita sul piano del riposo settimanale, l' A. solleva perplessita' in ordine all' affermata possibilita', ammessa incidentalmente dalla stessa Suprema Corte di distribuire il riposo giornaero "sia nel giorno che precede, che in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale". Secondo l' A., infatti, sembra quanto meno difficile sul piano logico ipotizzare che il riposo possa essere assegnato e goduto "prima" della materiale esecuzione della prestazione, atteso che il riposo giornaliero persegue il fine istituzionale di ritemprare le energie spese e non quello di accumularle in previsione del successivo dispendio.
art. 2107 c.c. art. 2108 c.c. art. 36 Cost. art. 1 l. 22 febbraio 1934, n. 370 art. 3 l. 22 febbraio 1934, n. 370
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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