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Documento


156720
IDG840510163
84.05.10163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nicita Antonio
Note sulle forme di chiusura della procedura di amministrazione controllata
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 5, pt. 2, pag. 200-219
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D3137
Il decreto-legge 30.1.1979 n. 26, emendato dalla legge di conversione 30.4.1979 n. 95, ha introdotto la procedura d' amministrazione straordinaria alla quale sono assoggettate le "grandi imprese in crisi", con esclusione del fallimento. Per quanto concerne le forme di "chiusura" della procedura, pur dovendosi ammettere l' applicabilita' degli artt. 213 (avvenuto riparto) e 214 (concordato) l. fall. in forza del richiamo contenuto nell' ultimo comma dell' art. 1, nessuna disposizione reca la legge 95/79 per il caso di ritorno in bonis dell' impresa. Per colmare la lacuna soccorre l' art. 118 n. 2 l. fall. che prevede la "chiusura" del fallimento quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell' attivo, i crediti ammessi vengono in qualunque modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura. Una volta accertato il ritorno in bonis dell' impresa l' Autorita' Amministrativa, ossia il Ministero dell' Industria e Commercio, deve attivarsi perche' il Tribunale dichiari con decreto chiusa la procedura di amministrazione straordinaria applicando, in via analogica, l' art. 119 l. fall..
d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 l. 30 aprile 1979, n. 95 art. 213 l. fall. art. 214 l. fall. art. 118 n. 2 l. fall.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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