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Stampa giuridica

Documento


156722
IDG840510165
84.05.10165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Algardi Zara Olivia
Giornale quotidiano e diritto di autore
Dir. aut., an. 55 (1984), fasc. 3, pag. 259-288
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04017; D30008; D311321; D9694
Il giornale quotidiano di informazione e' opera collettiva dell' ingegno, oggetto di un diritto di autore del quale e' titolare il direttore, mentre il solo diritto di utilizzazione economica spetta, ex lege, all' editore. Il diritto di autore sui vari apporti creativi spetta ai singoli autori. L' impresa giornalistica ha particolari caratteristiche, per cui sarebbe opportuna una disciplina giuridica particolare. Mentre il giornale come opera dell' ingegno e' individuato dal titolo, come prodotto industriale e' individuato dalla testata, tutelate il primo dall' azione di contraffazione, la seconda dall' azione di concorrenza sleale. Anche i caratteri tipografici possono essere oggetto di tutela. Essenziali alla formazione del giornale sono le notizie. Una norma della legge sul diritto di autore tutela contro la concorrenza le notizie e le agenzie. Gli autori del giornale sono tutelati dalle norme sul diritto di autore. Il direttore del giornale, nell' esercizio dei suoi poteri, puo' limitare il diritto di autore dei collaboratori, attraverso la facolta' di modifica dei loro contributi. La direzione del giornale ha una responsabilita' per i reati commessi per mezzo della stampa. I contributi al giornale, oltre che letterari, possono avere carattere figurativo. Protezione delle fotografie, da parte della legge d' autore. I giornalisti devono tenere presenti le norme della legge n. 633 sulle libere utilizzazioni delle opere altrui. In norme della liberta' dell' informazione il giornalista esercita il diritto di cronaca, che subisce limiti per il contemperamento con interessi non soltanto pubblici ma anche privati, posti da diritti della personalita', come quello alla riservatezza della vita privata, alla verita', all' onore, all' immagine, al segreto della corrispondenza. Il direttore responsabile e' obbligato a pubblicare le rettifiche relative all' attribuzione di atti o dichiarazioni lesivi della dignita' o contrari a verita'. E' in atto un conflitto tra esigenze dell' informazione e esigenze della giustizia, con al centro il problema del segreto professionale giornalistico.
art. 21 Cost. art. 42 l. 5 agosto 1981, n. 416 art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 62 l. 8 febbraio 1948, n. 47 l. 22 aprile 1941, n. 633
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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